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Tassa di soggiorno non versata, sentenza per peculato, il Tribunale accoglie richiesta depenalizzazione

Tasse di soggiorno non versate, in secondo grado la Corte d’appello di Salerno, accoglie il ricorso per depenalizzazione reato di peculato per un operatore che era stato condannato in primo grado a seguito di un controllo incrociato. L’Abbac con il suo ufficio legale ha attivo uno sportello di assistenza per i gestori che si trovano nella condizione di omesso è ritardato versamento imposta di soggiorno e che hanno ricevuto un verbale e denuncia in procura. Attivo anche lo sportello per la semplice assistenza per sistemare le omesse o ritardate dichiarazioni e versamenti. Si ricorda ai gestori che utilizzano solo la piattaforma Airbnb nei comuni in cui vige un accordo per il riversamento diretto con il portale, che resta obbligatorio effettuate comunque la dichiarazione da effettuarsi ogni trimestre per il numero di ospiti e notti effettuate nel proprio alloggio mediante Airbnb. È un importante  risultato ottenuto ieri presso la #Corte d’#Appello di #Salerno circa il reato di #peculato per gli esercenti l’attività di #B&B e per gli #albergatori.
Un gestore di B&B di Salerno è stato condanno dal Tribunale di Salerno per il reato di peculato (art. 314 c.p.) per aver omesso di versare al Comune la #tassa di #soggiorno.
La questione posta all’attenzione della Corte d’Appello di Salerno riguarda se la condotta posta in essere dal titolare di B&B rientrasse o meno nella riforma in materia prevista dal c.d. “decreto di rilancio”
Ed vero, “il thema decidendum” attiene alla possibilità di ritenere che la condotta contestata al gestore di B&B sia oramai depenalizzata alla luce della riforma che ha espressamente escluso che sia configurabile il delitto di peculato allorquando l’albergatore ometta di versare le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune. Il Tribunale, pur consapevole dell’esistenza di pronunce contrarie della giurisprudenza di merito, riteneva del tutto condivisibile il diverso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che per le condotte poste in essere prima della riforma era da ritenersi non avvenuta l'”abolitio criminis”.
Più di recente, la tesi dell’”abolitio criminis” è stata confermata anche dalla sezione specializzata in materia di reati contro la pubblica amministrazione del Tribunale di Firenze (sent. III Sez. Pen., n.2133 del 08 ottobre 2020 pres. Nicotra, est. Innocenti), richiamata nei motivi di appello, unitamente ad altre pronunce di identica posizione.
Alla luce di quanto osservato, la difesa riteneva che la posizione giurisprudenziale di merito richiamata è quella in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla nostra Carta Costituzionale.
La difesa poneva anche la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, atteso che la norma richiamata in sentenza e nei motivi di impugnazione ha creato una situazione che #mai si dovrebbe verificare nel nostro ordinamento giuridico in sede penale (in considerazione dei principi costituzionali che regolano tale materia): una riforma crea (secondo la tesi accolta dal Tribunale di Salerno) una linea di demarcazione temporale nel ritenere che la medesima condotta è penalmente rilevante se realizzata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (art.180, comma 3), c.d. “decreto di rilancio” (entrato in vigore lo scorso 19 maggio 2020 e convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020), mentre è da considerarsi sanzione amministrativa se commessa un minuto dopo l’entrata in vigore del predetto decreto.
A parere dello scrivente vi è una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
La Corte d’Appello di Salerno, discostandosi dall’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce più reato, accogliendo la tesi prospettata dal sottoscritto nei motivi di appello, pronuncia che ha ovviamente superato la questione di legittimità costituzionale.