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Voucher per certificazione strutture ricettive extralberghiere, l’Abbac attiva sportello di assistenza

Nel contesto del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 611, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
presente Avviso intende sostenere le strutture ricettive, anche non imprenditoriali, e le imprese turistiche
nelle attività utili al conseguimento delle seguenti certificazioni di sostenibilità:
a) EU Ecolabel, ai sensi del Regolamento n. 66/2010/CE nonché del Regolamento n.
782/2013/UE;
b) EMAS, ai sensi del Regolamento n. 1221/2009/CE nonché del Regolamento 1505/2017/UE e
dal Regolamento 2018/2026/UE;
c) UNI ISO 20121:2013, Sistemi di gestione sostenibile degli eventi – Requisiti e guida per
l’utilizzo;
d) UNI EN ISO 14001:2015, Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso;
e) UNI ISO 13009:2018, Turismo e servizi correlati – Requisiti e raccomandazioni per le attività
in spiaggia;
f) UNI CEI EN ISO 50001:2018, Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per
l’uso;
g) UNI ISO 21401:2019, Turismo e servizi correlati – Sistema di gestione per la sostenibilità nelle
strutture ricettive – Requisiti I soggetti proponenti indicati al precedente articolo 3 comma 1 devono possedere, alla data di
presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi in materia fiscale, previdenziale e
assicurativa;
b) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Italia, per
accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali,
per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto
beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento
giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
Ministero del Turismo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica
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c) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento,
a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;
2. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3 comma 1 lett. a) devono altresì possedere, alla data di
presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e
depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel
caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
c) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di
diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle
imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti
previsti nell’Avviso, la certificazione deve essere conseguita per un’unità produttiva ubicata nel
territorio italiano;
d) di non aver superato il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
e) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione
da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’impresa interessata deve
immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni
eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda per
l’ottenimento del voucher, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
4. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3 comma 1 lett. b) devono altresì possedere, alla data di
presentazione della domanda, il Codice identificativo nazionale (CIN) o, se disposto dalla normativa
regionale, il Codice Identificativo Regionale (CIR).
Ministero del Turismo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica
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Articolo 5
Finalità ed entità del voucher
1. Attraverso la concessione di un voucher da parte del Ministero del turismo è possibile acquisire i seguenti
servizi di certificazione:
a) Servizi per l’ottenimento della certificazione;
b) Servizi per il mantenimento della certificazione ovvero per le verifiche supplementari per la
chiusura delle non conformità;
c) Servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso);
d) Servizi per il rinnovo della certificazione.
2. I voucher possono essere fruiti presso:
i. con riferimento alle certificazioni lett. a), b) dell’articolo 1 del presente Avviso, l’organismo
competente italiano ai sensi dei Regolamenti CE 1221/09 EMAS e CE 66/10 ECOLABEL. Le
spese inerenti all’acquisizione di tali certificazioni per i servizi di cui al comma precedente sono
anticipate dai titolari del voucher e rimborsate a seguito della verifica di idoneità della
documentazione presentata di cui all’articolo 9, comma 4.
ii. con riferimento alle certificazioni lett. c), d), e), f), g) dell’articolo 1 del presente Avviso, gli Enti
Certificatori iscritti in un apposito elenco costituito mediante pubblicazione dell’Avviso pubblico
prot. 10280/23 in data 25 maggio 2023 e gestito dal Ministero del turismo medesimo. Gli Enti
certificatori opereranno sulla base delle prassi di riferimento.
3. L’entità del voucher concedibile è pari ad un importo non superiore a euro 2.000 per ciascun beneficiario.
4. Con riferimento alle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e b), il contributo è concesso:
i. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), in regime «de minimis» ai sensi del Reg. (UE)
1407/2013 nella misura disponibile in relazione alla capienza de minimis del soggetto richiedente
con validità fino al 31 dicembre 2023.
ii. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), a titolo di bonus.

 

Ecco quali sono i codici Ateco che possono beneficiare

CODICE ATECO DESCRIZIONE
49.1 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri
50.1 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.3 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.1 Trasporto aereo di passeggeri
52.2 Attività di supporto ai trasporti
55.1 Alberghi e strutture simili
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina
73.1 Pubblicità
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.00 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

 

Che cos’è un certificato Ecolabel, e a cosa serve :

I criteri Ecolabel UE

Il marchio Ecolabel UE può essere concesso ai prodotti (beni e servizi) per i quali sono stati adottati, con Decisioni della Commissione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, specifici criteri.

I criteri sono definiti sulla base dell’analisi del ciclo di vita del prodotto, «dalla culla alla tomba», che consente di rilevare gli aspetti ambientali significativi e gli eventuali impatti sull’ambiente in ciascuna fase di tale ciclo: dall’estrazione delle materie prime, ai processi di lavorazione, alla distribuzione (incluso l’imballaggio) e all’utilizzo, fino allo smaltimento.

Tra gli aspetti ambientali del ciclo di vita di un prodotto vi sono: le emissioni in atmosfera, gli scarichi in acqua, l’impiego di sostanze chimiche tossiche, la produzione dei rifiuti, il consumo e le fonti di energia, il consumo idrico, la sicurezza ambientale, l’inquinamento acustico e la tutela della biodiversità.

Ai criteri relativi agli aspetti e agli impatti ambientali si aggiungono altri criteri relativi alle prestazioni dei prodotti e, ove pertinente, agli aspetti sociali ed etici.

I criteri vengono definiti a livello europeo sulla base di rapporti tecnici predisposti da organismi tecnico-scientifici (attualmente il JRC di Siviglia) e delle discussioni in seno al Comitato dell’Unione Europea per il Marchio di qualità Ecologica (CUEME), composto dagli Organismi Competenti nazionali degli Stati membri e da organizzazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, di produttori e di commercianti e da sindacati.

 

 

Le Decisioni sui criteri Ecolabel UE per i singoli gruppi di prodotti sono adottate a maggioranza qualificata dagli Stati membri e dalla Commissione europea ed hanno una validità compresa tra due e sei anni. Al termine di questo periodo, i criteri vengono riesaminati ed eventualmente modificati per tener conto dell’evoluzione normativa e del mercato e dei progressi scientifici e tecnologici, al fine di garantire che i prodotti Ecolabel UE continuino ad avere prestazioni ambientali del più alto livello.

Al momento sono in vigore i criteri per 31 gruppi di prodotto (29 sono riferiti a beni e 2 a servizi) come di seguito riportati.

 

I criteri Ecolabel UE per i beni

I gruppi di prodotti (beni) per i quali sono in vigore criteri Ecolabel UE sono riportati
all’indirizzo web sotto indicato.

Nota:

  • sono decaduti e non sono stati prorogati i criteri relativi alle “sorgenti luminose” e alle “coperture tessili per pavimenti”;
  • i criteri per “prodotti vernicianti per esterni” e “prodotti vernicianti per interni” sono stati revisionati e accorpati sotto il nome “pitture e vernici per interni ed esterni” (Decisione UE/312/2014);
  • i criteri per “ammendanti” e “substrati di coltivazione” sono stati revisionati e accorpati sotto il nome “ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame” (Decisione UE/299/2015);
  • i criteri per «computer portatili» e «personal computer» sono stati revisionati e accorpati sotto il nome «personal computer, notebook e tablet» (Decisione UE/1371/2016);
  • i criteri per “saponi, shampoo, balsami per capelli” sono stati revisionati e il gruppo di prodotti è stato rinominato “prodotti cosmetici da sciacquare” (Decisione CE/893/2014 );
  • i criteri per «mobili in legno» sono stati revisionati ampliando il campo di applicazione a comprendere anche mobili non in legno e il gruppo di prodotti è stato rinominato «mobili» (Decisione UE/1332/2016) ;
  • La revisione dei criteri per il gruppo di prodotti «Tessili» si è conclusa con la pubblicazione della Decisione UE/350/