La Corte di giustizia di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 148 del 02.03.2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla linea di demarcazione tra locazione breve e attività d’impresa. Il caso analizzato riguarda un contribuente che gestiva affitti tramite piattaforme telematiche, sostenendo la natura fondiaria dei redditi prodotti, mentre l’Agenzia delle entrate contestava l’esercizio di una vera e propria attività commerciale con conseguente recupero di imposte e irrogazione di sanzioni.

Secondo i giudici fiorentini, la natura imprenditoriale di una locazione turistica non dipende esclusivamente dalla fornitura di servizi accessori, ma può essere desunta da una serie di indici presuntivi univoci:

• Numero elevato di prenotazioni: la presenza di centinaia di ospiti ogni anno testimonia un’attività stabile e continuativa, incompatibile con il carattere occasionale.

• Continuità temporale: un’attività esercitata ininterrottamente per diversi anni (nel caso di specie dal 2017 al 2023) assume i connotati della professione abituale.

• Utilizzo di piattaforme online: la pubblicità sistematica sui portali per garantire la costante presenza di turisti conferma la volontà di massimizzare il profitto nel tempo attraverso un’organizzazione professionale.

• Entità degli introiti: se i proventi della locazione rappresentano l’unica fonte di sostentamento del soggetto, l’attività deve considerarsi esercitata professionalmente.

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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