Ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2026, Redditi Pf 2026, Redditi Sp 2026 e Irap 2026) e del saldo dell’Iva relativa al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2026 – 30/6/2026.
Coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all’ articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’ articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2026 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Il versamento delle imposte va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
Questi i codici tributo da indicare:
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto – prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – saldo
- 1854 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto prima rata
- 1856 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – saldo
- 3800 Irap – saldo
- 3812 Irap acconto – prima rata
- 3801 addizionale regionale all’Irpef
- 3843 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto
- 3844 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo
- 1793 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
- 1795 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – saldo
- 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

