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Ravvedimento operoso 2025, ecco come procedere per rimuovere sanzioni sulle imposte dovute e non pagate

Nel nostro settore ricettivo extralberghiero, il ravvedimento operoso assume un ruolo importante spesso per risolvere il pagamento di mancate cedolari secca e Irpef . Le irregolarità fiscali possono essere regolarizzate provvedendo spontaneamente alla rimozione della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa presentando una dichiarazione integrativa) e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.
  • Il nostro servizio Caf interno è a disposizione per un supporto e regolarizzare eventuali sospesi.

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si considerano sempre “omesse”. In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), non preceduto dalla constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997);
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (prevista dall’articolo 5-quater del decreto legislativo n. 218 del 1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici;
  • a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997);
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si considerano sempre “omesse”. In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Sempre con riferimento alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, modificando anche l’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso. Ai fini dell’individuazione della riduzione applicabile alla sanzione “unica”, calcolata applicando il “cumulo giuridico” distintamente per ciascun tributo e periodo di imposta (comma 8 del citato articolo 12), occorre aver riguardo alle percentuali individuate prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione; si precisa che, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione o comunque dopo l’avvio di altre attività di controllo, si applicano le percentuali di riduzione contemplate alle lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. È escluso il cumulo giuridico con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

 

Aggiornamento

I giudici di legittimità, attraverso l’ordinanza Cass. civ. Sez. V 18/02/2025 n. 4187, hanno stabilito che, se un contribuente provvede a ravvedere una violazione  derivata dalla presentazione di dichiarazione infedele,  inviando una dichiarazione integrativa, allo stesso non risultano essere comminabili le sanzioni da tardivo versamento dei maggiori acconti che scaturiscono dalla medesima dichiarazione.
La decisione a cui è giunta la Corte di cassazione risulta essere conforme al più recente orientamento interpretativo dell’Agenzia delle entrate considerato che l’Ufficio, attraverso il paragrafo  3.1.2 (Dichiarazioni integrative per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) della circolare 42/E/2016 (Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso) ha affermato che “la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare”.