Skip to main contentSkip to footer

Uso sicuro dei Diisocianati: Novità dal prossimo 24 agosto 2023

REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 modifica dell’allegato XVIIdel regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

ATTENZIONE!

CARROZZIERI, FALEGNAMI, IMPIANTISTI, EDILI, DIPINTORI, SERRAMENTISTI, LAVORATORI NELLE PRODUZIONI DI MATERIE PLASTICHE E PRODUZIONE IMBOTTITURE

 

Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture. La formazione comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

ELEMENTI DI FORMAZIONE:

A) Formazione generale, anche online, (durata 2 ore) riguardante:

  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  • valori limite di esposizione professionale;
  • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilità per il rischio;
  • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

DESTINATARI: PER TUTTI GLI USI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI.

B) Formazione di livello intermedio, anche online, (durata 2 ore), riguardante:

  • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • manutenzione;
  • gestione dei cambiamenti;
  • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

DESTINATARI:

manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
  • applicazione con rullo;
  • applicazione con pennello;
  • applicazione per immersione o colata;
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
  • pulitura e rifiuti;
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

C) Formazione avanzata, AGGIUNTIVA, anche online, (durata 2 ore) riguardante:

  • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito

DESTINATARI: 

manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

  • applicazioni per fonderie;
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

SISTEMA SANZIONATORIO:

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143

(GU n. 222 del 24-9-2009) Art.14.

Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull’utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell’allegato XIV al di fuori dei casi di cui all’articolo 56 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a150.000 euro.