Prenotazioni online da ospiti extracomunitari per ottenere i visti di ingresso in Italia. L’Abbac Aeo consiglia ai gestori massima prudenza nell’accettazione di queste prenotazioni di ospiti stranieri, perlopiù non europei per i quali  è necessaria la richiesta di un visto turistico per poter accedere in Italia, con l’obbligo di indicare la residenza temporanea presso la struttura ricettiva che dovrebbe accoglierli. La modalità di richiesta prenotazioni è sempre la stessa, ospiti anche dell’Asia, cercano strutture ricettive che hanno  prenotazioni immediate e poi contattano il gestore per richiedere il documento di identità o passaporto del gestore per poter giustificare la richiesta di ingresso in Italia. Spesso queste prenotazioni che vincolano il gestore se sulle piattaforme online, poi vengono cancellate a pochi giorni dal possibile arrivo con seri danni al gestore.  Al gestore viene chiesto di inviare un proprio documento di identitià per giustificare la lettera di supporto necessaria per il rilascio del visto.  Consigliamo massima prudenza anche perchè i casi sono davvero tanti.  Il povero “host”, cioè il proprietario o gestore dell’appartamento vacanza, si ritrova così una serie di giorni prenotati che non può cancellare senza il consenso di chi ha prenotato e subisce gravi perdite. “Il fenomeno delle false prenotazioni per ottenere il visto è esploso con la diffusione dei portali di prenotazioni online ma negli ultimi tempi riguarda soprattutto le piccole strutture ricettive extra alberghiere come bnb o case vacanze. E non si tratta di solo di casi in cui si effettuano prentoazioni senza le modalità di intermediazione dei portali e per il quale il gestore che non  possiede pos non può esser certo di ottenere la somma dovuta in caso di cancellazioni o  altro.  L’immigrato, però, potrebbe farla franca anche con i pos avvalendosi di una carta ricaricabile per garantirsi la prenotazione. Una volta ottenuto il visto, però, “spenderà o trasferirà quei soldi e potrà cancellare la prenotazione senza il rischio che il gestore possa rivalersi esigendo il pagamento”. Ci sono anche “casi in cui alcuni gestori si sono visti bloccare una stanza per tre mesi al costo di 7mila euro senza possibilità di cancellare quell’ evidente prenotazione farlocca. Alcuni portali prevedono la prenotazione immediata non cancellabile se non in casi specifici che spesso prevedono il consenso sia dell’host che dell’ ospite. In quel caso il gestore subì un grave danno economico”. È perciò necessario “consentire solo prenotazioni di breve periodo se si possono accettare solo contanti e non ci si vuole dotare di un pos (che comunque non sarebbe una garanzia). Poi ricordarsi che esistono portali online dove queste cose non accadono poiché incassano direttamente dal cliente”.La risposta di Booking.comDal sito di prenotazioni spiegano che: Booking.com è una piattaforma che consente la transazione tra un cliente e un fornitore di alloggio. Quando un cliente effettua una prenotazione tramite Booking.com, così come per qualsiasi piattaforma di prenotazione e nel rispetto della legge, non è tenuto a divulgare il motivo del proprio soggiorno. Disponiamo di un sistema e un team dedicato alla sicurezza per individuare prenotazioni di clienti che potrebbero non intendere soggiornare. Booking.com migliora e aggiorna costantemente tali metodi di rilevazione per garantire prenotazioni efficaci ai propri partner”“I nostri partner – proseguono nella risposta – aderiscono alle politiche e alle condizioni di Booking.com, e questo include anche l’opzione di offrire prenotazioni non rimborsabili o tariffe che richiedono un deposito o un pre-pagamento.

I partner possono anche verificare i dati della carta di credito (ad esempio, una pre-autorizzazione in conformità alle loro politiche di pagamento individuali). Booking.com mette a disposizione dei propri partner un servizio di supporto e assistenza disponibile 24 ore su 24”.

 Come funziona il visto in Italia 

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. 

il visto per l’Italia Esistono diversi tipi di visto:

  • visti di breve durata, che autorizzano ad un soggiorno per un massimo di 90 giorni (visti di tipo C: turismo, affari, culto ecc.); se vengono concessi da un Paese aderente all’accordo di Shengen, consentono, entro i limiti suddetti, di soggiornare anche negli altri Paesi;
  • visti di lunga durata (visti di tipo D: lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare ecc.), che permettono l’ingresso e la permanenza in Italia per lo stesso motivo indicato nel visto.

Tutti i cittadini stranieri, cioè tutti i cittadini che non appartengono a Stati membri dell’Unione europea, che intendono venire in Italia, devono chiedere il visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II del Reg. (CE) 15/03/2001 n. 539/2001 possono entrare in esenzione di visto, comunque per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di turismo, invito, affari, studio e gara sportiva.Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero. Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro, famiglia, cure mediche e studio. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio italiano, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera.

 

Sulla base del Regolamento (CE) n. 539 del 15/03/2001, i cittadini stranieri dei seguenti paesi terzi sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia,Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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