Il nuovo contratto di lavoro accessorio che definisce le attività di prestazione occasionale si chiama PrestO ed è una modalità contrattuale destinata a riempire, almeno parzialmente, il vuoto lasciato dall’abrogazione del lavoro accessorio (voucher). Il nuovo contratto di prestazione occasionale, non può essere utilizzato nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con quello stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa nei precedenti sei mesi. L’Abbac ha attivo uno sportello di consulenza Lavoro per attivare diversi tipi di contratti di lavoro o voucher di prestazioni occasionali, tipici per le nostre tipologie ricettive, come per collaboratori per il riassetto camere o attività di accoglienza. La segreteria Abbac è a disposizione per fissare appuntamento con consulenti in convenzione. Tel 3755034102 info@abbac.it
È il contratto con il quale un utilizzatore ottiene prestazioni di lavoro occasionale o saltuario:
- con modalità semplificate;
- entro i limiti indicati;
- alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente.
A chi è rivolto
Si rivolge a diverse categorie di utilizzatori che possono ottenere prestazioni di lavoro, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma:
- professionisti;
- lavoratori autonomi;
- imprenditori;
- associazioni;
- fondazioni e altri enti di natura privata;
- pubbliche amministrazioni ed enti locali;
- aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo;
- aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi;
- stabilimenti termali e parchi divertimento;
- onlus e associazioni.
I limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
- per ogni prestatore, con riferimento al totale degli utilizzatori, a compensi di importo non superiore a 5mila euro;
- per ogni utilizzatore, con riferimento al totale dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 10mila euro (escluse dal limite le società sportive che utilizzano steward negli stadi);
- per ogni utilizzatore del settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento con riferimento al totale dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 15mila euro;
- per il totale delle prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5mila euro per le prestazioni degli steward presso società sportive).
Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Sono calcolati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del raggiungimento del limite di 10mila euro per utilizzatore, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la condizione di:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- minori di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o presso l’università;
- persone disoccupate (art.19, d.lgs. 150/2015);
- beneficiari di prestazioni integrative del salario, Reddito di Inclusione (REI o SIA, prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), o di altre prestazioni a sostegno del reddito.
Come funziona
Gli utilizzatori devono:
- registrarsi su MyINPS e inserire e convalidare indirizzo email/PEC e numero telefonico;
- accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali per inserire i soli dati mancanti, effettuare le dichiarazioni di responsabilità (messaggio 23 luglio 2024, n. 2701);
- alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale;
- procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa.
Altre informazioni
Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto con l’art. 54 bis, d.l. 50/2017, inserito in sede di conversione dalla legge 96/2017 (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Modifiche significative sono state apportate con il cd. Decreto dignità nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali (art. 2-bis, d.l. 87/2018, introdotto in sede di conversione dalla legge 96/2018, chiarimenti nella circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103).
Modifiche anche ai limiti economici e dimensionali per gli utilizzatori che operano nel settore dei (d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dall’art. 37, l. 85/2023, chiarimenti nella circolare INPS 3 agosto 2023, n. 75):
- congressi;
- fiere;
- eventi;
- stabilimenti termali;
- parchi divertimento
Qui trova il link per attivarlo, accedendo al portale Inps con il proprio spid https://servizi2.inps.it/servizi/WebAppPrestO

