Case vacanze, c’è il vantaggio al 25% su immobili promiscui. Chi ha redditi da attività ricettiva, più precisa-
mente da casa vacanze, esercitata in modo non imprenditoriale, può beneficiare delle detrazioni per la ristrutturazione della stessa? Se sì, in quale misura? Fruendo della detrazione del 50% fino a 96mila euro, o di quella del 25% fino al medesimo limite? L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 18/ E/2018, ha chiarito che l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir (che riconosce una detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, in misura pari al 50% della spesa rimasta a carico dei contribuenti, con un massimo di 96mila euro, in favore di coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità abitative) va ridotta alla metà qualora gli interventi di ristrutturazione interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale), in ossequio ai princìpi generali applicabili agli immobili promiscui (circolare 57 del 24 febbraio
1998, punto 2), come nel caso di abitazioni usate per l’attività di bed & breakfast. In conclusione, nel caso in esame, si applica la detrazione del 50 per cento, ridotta del 50 per cento (ovvero, una detrazione finale del 25 per cento) su una spesa massima di 96mila euro.

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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