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Come sospendere i mutui, l’Abbac informa gli associati sulle ultime novità. Se non hanno i requisiti Covid meglio aspettare la criticità del momento per rinegoziare

Molti associati ci contattano per conoscere le modalità previste dal Decreto Cura Italia in relazione alla sospensione dei mutui. Va intanto chiarito che non sono state ancora definite le procedure per attivare, ove vi siano le condizioni, tali sospensioni.Il Ministero sta procedendo in queste ore a produrre l’apposito regolamento. Ma per opportuna conoscenza, la nostra associazione mediante il suo team di esperti ha cercato di fare chiarezza, indicando alcune opportune precisazioni in relazione alla distinzione dei possibili beneficiari della sospensione a seguito dell’emergenza covid ed attuazione del decreto, e tutte le altre fattispecie previste. Intanto si chiarisce che per opportune e più specifiche esigenze è possibile ed utile contattare i propri intermediari bancari con i quali si può valutare il proprio caso, tenendo conto che comunque la sospensione dei mutui è concessa a prescindere dall’emergenza covid per tante altre motivazioni previste dalla normativa. Inoltre è attivo in Italia il Consap un concessionario per i servizi pubblici che può fornire mediante le proprie modalità di contatto ulteriori informazioni a garanzia del rapporto con gli intermediari. Link https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/ Altro consiglio utile è ove possibile, qualora non si rientri nelle fattispecie di sospensione per covid19, di cercare di superare le attuali criticità prima di procedere ad una rinegoziazione dei mutui correnti.

INTANTO ALCUNE INFORMAZIONI BASIC

L’emergenza da COVID-19 ha introdotto delle novità per quanto riguarda la sospensione delle rate del mutuo e l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) tramite due decreti:

il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020
il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Che cosa prevede il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020

Questo decreto prevede che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.

Che cosa prevede il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:

l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo
l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE per un periodo di 9 mesi
il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario.
A breve il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà un Regolamento attuativo, in ottemperanza alle disposizioni dei due decreti.

IMPORTANTE: Dopo la pubblicazione del Regolamento, sarà disponibile il nuovo modulo di domanda.

Una più spiegata descrizione dell’attuale situazione in materia di Mutui e sospensione, la da il sole 24 ore di cui si riporta uno stralcio di un articolo modificato ed aggiornato alcune ore fa a seguito del decreto.

Con il decreto «cura Italia» (18/2020) il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa. Già concessa con il Dl 9/2020 a chi si è visto sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni, nei prossimi nove mesi anche i lavoratori autonomi potranno richiederla se certificano di aver subìto perdite su base trimestrale pari al 33% sul fatturato. Per di più, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato il tetto di 30mila euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura.
Per presentare la domanda bisogna attendere
Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda – tramite la propria banca – bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Nel frattempo è bene informarsi e raccogliere l’eventuale documentazione necessaria per non farsi trovare impreparati.
Il budget del Fondo e le finalità legate all’emergenza
Al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) presso il ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap Spa) sono stati affidati altri 400 milioni di euroche si aggiungono ai circa 25 milioni residui. È questo il budget con cui Consap dovrà garantire l’ampliamento della moratoria a unaplatea, si presume, molto ampia.
Basta leggere le stime della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sull’impatto (enorme) delle misure di lockdown adottate dal Governo per ridurre il contagio da coronavirus: tre milioni di lavoratori lasciati all’improvviso a casa dalle restrizioni imposte, di questi un milione sono autonomi e 1,9 milioni dipendenti, e altri 3,6 milioni che sono occupati in settori a «rischio chiusura indotta». E questo “congelamento” generalizzato delle attività presto avrà ripercussioni sul portafoglio delle famiglie.
Chi ha diritto alla sospensione delle rate
Innanzitutto, ci sono dei requisiti di base per poter accedere alla moratoria. Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardonel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

e novità introdotte con l’emergenza coronavirus
Il Fondo finora ha concesso la sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di queste situazioni di temporanea difficoltà: cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato), morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per ceneto. Finora il fondo ha accolto 42.394 domande per un controvalore di 51,5 milioni di euro.

Il Dl 9/2020 (articolo 26) con le prime misure di sostegno a imprese e famiglie in difficoltà a causa del coronavirus, ha esteso la misura anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus è plausibile ritenere che molte partite Iva si possano trovare in difficoltà. Per questo motivo l’articolo 54 del Dl «cura Italia»si propone di ammetterle per nove mesi (cioè fino al 18 dicembre 2020) ai benefici del Fondo. Basterà dimostrare di aver subito un apprezzabile calo nel fatturato delle propria attività.

La documentazione necessaria per accedere ai benefici
Non servirà l’Isee per accedere al fondo, visto la sua difficoltà a “misurare” la situazione recente del nucleo familiare. Probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite Iva che dovranno dichiarare di aver registrato (sulla base delle dichiarazioni Iva) in untrimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus. Da Consap fanno sapere che, anche su questo punto, il ministero dovrà fornire chiarimenti perché non è chiaro quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.

Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensionee specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive. A certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la documentazione necessaria a circoscrivere la durata di queste situazioni, anche perché la sospensione (o riduzione) potrà sempre essere prorogata.

Nell’aggiornare il regolamento, si presume che il Mef possa indicare a Consap una riduzione minima del lavoro necessaria(una soglia) per accedere al Fondo. In alternativa bisognerà valutare se non sia opportuno legare la durata della sospensione del mutuo alla decurtazione subita o alla durata del “congelamento” dall’attività lavorativa. Un ampliamento strutturale, comunque, dei potenziali beneficiari del Fondo, che si potrà applicare anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.

La convenienza per le famiglie
In ogni caso prima di fare domanda è bene valutare la reale convenienza della moratoria. Per la durata della sospensione, infatti, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor (in questo momento ai minimi, addirittura negativi) presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domandae il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Su questo punto bisogna ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.

Senza contare che accedere al fondo potrebbe significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo non solo chiaramente durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. Umberto Stivala, esperto di mutui di Facile.it, ricorda che «in passato, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate». Un’alternativa potrebbe essere, ad esempio, aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento per alleggerire la rata.