In termini generali, anche per le locazioni brevi (ex articolo 4 del Dl 50/2017), siano esse soggette a registrazione o meno, è necessaria la predisposizione dell’Ape. L’articolo 6, commi 2 e 3, del Dlgs 192/2005 prevede infatti che, nel caso di nuova locazione di edifici o di unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne siano già dotati, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. La questione della registrazione del contratto di locazione, secondo un’interpretazione letterale della norma (pur non da tutti condivisa), non attiene all’obbligo di acquisire l’Ape, ma soltanto all’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato. Quanto alla questione dell’utilizzo dell’abitazione, complessivamente per meno di quattro mesi all’anno, l’articolo 6, comma 8, del citato Dlgs 192/2005 prevede l’esenzione soltanto relativamente all’obbligo di menzionare la prestazione energetica negli annunci corrispondenti. Si tenga infine presente che l’articolo 15 del Dlgs 192/2005 stabilisce che, «in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma due, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro».

