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Locazione turistica: imprenditorialità confermata dal numero di prenotazioni

La Corte di giustizia di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 148 del 02.03.2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla linea di demarcazione tra locazione breve e attività d’impresa. Il caso analizzato riguarda un contribuente che gestiva affitti tramite piattaforme telematiche, sostenendo la natura fondiaria dei redditi prodotti, mentre l’Agenzia delle entrate contestava l’esercizio di una vera e propria attività commerciale con conseguente recupero di imposte e irrogazione di sanzioni.

Secondo i giudici fiorentini, la natura imprenditoriale di una locazione turistica non dipende esclusivamente dalla fornitura di servizi accessori, ma può essere desunta da una serie di indici presuntivi univoci:

• Numero elevato di prenotazioni: la presenza di centinaia di ospiti ogni anno testimonia un’attività stabile e continuativa, incompatibile con il carattere occasionale.

• Continuità temporale: un’attività esercitata ininterrottamente per diversi anni (nel caso di specie dal 2017 al 2023) assume i connotati della professione abituale.

• Utilizzo di piattaforme online: la pubblicità sistematica sui portali per garantire la costante presenza di turisti conferma la volontà di massimizzare il profitto nel tempo attraverso un’organizzazione professionale.

• Entità degli introiti: se i proventi della locazione rappresentano l’unica fonte di sostentamento del soggetto, l’attività deve considerarsi esercitata professionalmente.