La Cassazione ha affermato che “l’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono … allo scopo di evitare che l’errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione” ( Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – 7 giugno 2010 n. 21511). E se tutti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe neanche necessario informare, formare, addestrare, con aggiornamenti periodici, i lavoratori, ma anche i preposti e i dirigenti. Ma così non è: non tutti sono diligenti-esperti-periti e anche chi lo è ha la tendenza a sottovalutare l’importanza dell’attenzione ininterrotta alla sicurezza e all’igiene del lavoro. Diventa dunque obbligatorio, nonché fondamentale, garantire a tutti i lavoratori, ma anche ai dirigenti e ai preposti, una formazione adeguata e idonea.
Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

