Airbnb e le altre piattaforme online devono adeguarsi entro il 1 gennaio 2023 quando entra in vigore la direttiva che l’Unione Europea ha imposto agli Stati membri . Dovranno essere chiari i dati fiscali dei gestori degli annunci online che propongono stanze e case in locazione mediante gli annunci online . “Si attua quanto avevamo annunciato a più riprese nel corso degli ultimi anni. Una battaglia di legalità che come associazione abbiamo portato avanti, segnalando alle autorità europee e nazionali le diverse anomalie con il mancato ruolo di sostituto di imposta che determinavano disparità di trattamento verso chi operava legalmente rispetto a chi svolgeva attività fuori dalle regole – dichiara il presidente nazionale Abbac Agostino Ingenito – Ora auspichiamo chiarezza anche in relazione alle astruse e diverse normative regionali e locali che impongono spesso limiti di aperture e gestione di strutture ricettive non tenendo conto di quanto previsto dalle autorità nazionali di concorrenza”. Ma andiamo alla disposizione che sta già portando Airbnb e le altre piattaforme a comunicare ai gestori degli annunci la richiesta dei dati fiscali. Le piattaforme digitali, situate sia all’interno che all’esterno della UE, dal 1° gennaio 2023 dovranno comunicare al Fisco le informazioni sui “venditori” che, per loro tramite, realizzano servizi di locazioni di beni immobili e servizi personali per i quali il “venditore” percepisce un corrispettivo. Questo obbligo è stato introdotto con la direttiva UE n°514 del 22 marzo 2021 (c.d “DAC7”), ora contenuta nell’allegato alla legge europea, la n°127 del 4 agosto 2022 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea. AIRBNB dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati dei servizi da lei intermediati in Italia: l’importo dei corrispettivi, il numero dei giorni prenotati, la tipologia ricettiva, le commissioni trattenute ecc. consentiranno facilmente di individuare il reddito scaturente da
° locazioni e attività ricettive, intestate a persone fisiche, associate ad un codice fiscale;
° locazioni e attività ricettive, intestate a persone giuridiche (ditta individuale o società con partita IVA),
con conseguenti controlli e accertamenti su annualità correnti e passate (ogni annualità è accertabile entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo l’omessa presentazione della dichiarazione, accertabile entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). E quindi? E quindi stop al profilo del “venditore” in assenza delle informazioni richieste.In sostanza, le piattaforme digitali racconteranno al Fisco chi fa soldi online e quanti ne fa: nome e cognome del “venditore”, se persona fisica o persona giuridica, indirizzo, codice fiscale del “venditore” e luogo e data di nascita, numero di partita IVA, identificativo del conto su cui viene versato il corrispettivo, se conosciuto dai portali., corrispettivo versato, commissioni e imposte trattenute.
Riguardo la locazione di immobili, l’indirizzo di ogni proprietà e i dati catastali, se disponibili, corrispettivo versato, il tipo di proprietà e il numero dei giorni di locazione.
In caso di errori ed omissoni, per non incorrere in sanzioni, prima dell’accertamento, è bene regolarizzare la propria posizione fiscale, presentando dichiarazioni integrative o correttive con ravvedimento operoso, a patto che sia stata presentatala dichiarazioe originari. Nella ipotesi di dichiarazioneomessa, il ravvedimento non opera e le sanzioni sono salatissime (tra il 120 e il 240%).
qui il link di Airbnb che riporta la direttiva
https://www.airbnb.it/help/article/3268/condivisione-dei-dati-fiscali-ai-sensi-della-direttiva-dac7?_set_bev_on_new_domain=1663173669_MmFmNGZiZWQ0NDJi#section-heading-0-0

