Le commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato nelle scorse ore l’emendamento per il rinvio dell’approvazione, inizialmente prevista per il 30 aprile 2025, delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025. L’emendamento – «Per l’anno 2025 – si legge all’articolo 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione – il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale».

TARI: che cos’è, le delibere che la determinano

La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.

Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile

In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).

In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:

  • approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l’approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento;
  • pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

A tal proposito con l’articolo 10-ter (Differimento del termine  per  l’approvazione  dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti  urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa  corrispettiva) del Decreto PA si prevede che Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile (previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n. 15), è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di  pagamento delle rate gia’ stabiliti con regolamento comunale

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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