Per le opere materialmente realizzate entro il 24 maggio 2024 possono essere utilizzate fotografie, fatture, SAL e documentazione di cantiere
Un chiarimento importante arriva sul tema delle cosiddette tolleranze esecutive, particolarmente rilevante per proprietari che stanno verificando la regolarità urbanistica di appartamenti da destinare alla locazione o all’ospitalità.
Il quesito riguarda un intervento avviato con Scia nel 2022 e materialmente completato prima del 24 maggio 2024, ma per il quale la dichiarazione di fine lavori è stata presentata successivamente.
L’articolo 34-bis del Testo unico dell’edilizia, come modificato dal decreto legge 69/2024, contempla alcune tolleranze relative agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, comprese determinate irregolarità esecutive, difformità delle aperture interne, errori progettuali corretti in cantiere ed errori materiali nella rappresentazione progettuale.
Secondo il chiarimento dell’esperto, la legge fa riferimento all’effettiva realizzazione dell’intervento entro quella data e non individua espressamente nella comunicazione di fine lavori l’unica prova possibile.
Una dichiarazione presentata successivamente, quindi, non impedirebbe di per sé il riconoscimento delle tolleranze, qualora sia possibile dimostrare che l’opera era stata materialmente ultimata prima del 24 maggio 2024.
Tra gli elementi utilizzabili vengono indicati documentazione di cantiere, fotografie datate, fatture, stati di avanzamento lavori, certificazioni, dichiarazioni asseverate e rilievi.
Il chiarimento assume particolare interesse nel settore dell’ospitalità, dove la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile costituisce un presupposto sempre più importante. È quindi consigliabile recuperare e conservare ogni documento in grado di ricostruire con precisione la storia dei lavori eseguiti.

