L’Abbac continua la sua azione di divulgazione di tutte le novità in materia fiscale e che riguarda il settore ricettivo. Si ricorda che la nostra associazione ha un suo Caf interno dedicato alle strutture ricettive imprenditoriali e non imprenditoriali ( info a 0813440891 ) L’approvazione del Dl fisco collegato alla nota di aggiornamento al Def segna alcune modifiche facendo dire addio alla Flat tax è un ritorno del  regime dei minimi 2020 che prende il posto del forfettario. Ecco cosa cambia per le piccole partite IVA. Dal 2020 si torna al regime dei minimi: abolizione flat tax per le persone fisiche dai 65.000 ai 100.000 euro e regime dei costi analitico. Vediamo cosa cambia per le Partite IVA con le novità in arrivo per i forfettari. Non c’è pace per chi ha aderito alla flat tax. Oltre alle novità sul forfettario, sarà inoltre abrogata l’aliquota del 20% per le persone fisiche con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Ma il Documento Programmatico di Bilancio 2020, approvato “salve intese” , il 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri e inviato all’Unione Europea, ha anche introdotto nuovi obblighi e limiti. È stato inserito l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari, ma solo dai 30.000 euro in su, e sarà introdotto un regime premiale.I professionisti, inoltre, dovranno aprire un conto corrente dedicato all’attività lavorativa. Saranno introdotti, infine, nuovi limiti su spese per il personale dipendente e beni strumentali, fissati in ambedue i casi a 20.000 euro. Ma vediamo quali sono le novità, gli obblighi e i limiti che il DpB inviato a Bruxelles ha fissato, almeno nella sua attuale versione, e cosa cambia per le piccole Partite IVA.La novità particolarmente importante legata al ritorno al regime dei minimi è l’introduzione del regime analitico per la determinazione del reddito in base ai costi e ai ricavi effettivi. La misura è stata presa per “limitare gli abusi della cosiddetta flat tax per le partite IVA”, come si può leggere nel Documento Programmatico di Bilancio 2020. Questo vuol dire che i contribuenti forfettari dovranno tenere una contabilità più precisa della propria attività lavorativa, conservando i documenti relativi alle proprie spese, visto che la determinazione del loro reddito non verrà più prestabilita in modo forfettario in base all’attività svolta. In pratica viene meno la caratteristica fondamentale del regime forfettario, visto che anche le piccole Partite IVA dovranno tenere la propria contabilità e calcolare l’imposta del 15% sul proprio reddito prodotto. Non si farà più riferimento, dunque, ai coefficienti in base al tipo di attività svolta. Almeno per ora, comunque, i contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di conservazione delle fatture e di tenuta dei registri contabili.

Ma che cos’è il Regime Forfettario –
Il regime forfettario è il regime naturale per tutti coloro che possiedono una partita Iva e rispettano determinati requisiti.
Il requisito senza dubbio più importante è quello determinato dal limite volume affari regime forfettario riteniamo quindi sia importante soffermarci oggi su questo aspetto. In allegato alla legge di stabilità 2016, vi era una tabella che è stata valida fino al 31/12/2018 che identificava il limite del volume di affari in corrispondenza ai codici di attività ATECO 2007.Dal primo gennaio 2019 questi limiti sono stati elevati ed unificati in uno solo pari a 65.000€.  In questo regime è prevista la tassazione del 5% per le nuove attività o del 15% per le attività già in essere.
Inoltre anche se non è possibile dedurre dal reddito imponibile i costi dell’attività, viene assegnato un coefficiente di redditività con il quale calcolare il reddito imponibile che verrà considerato per la determinazione delle tasse. Con l’applicazione del regime forfettario si è esonerati del versamento dell’Iva e da tutta la registrazione contabile.
Rimane invece invariato l’obbligo della certificazione dei compensi percepiti tramite l’emissione delle ricevute fiscali in duplice copia. Approfondiamo come vengono calcolate le tasse ed i contributi per l’attività di Affittacamere.
Come anticipato applicando il regime forfettario si avrà un limite di incassi di 65.000 € all’anno.
Il coefficiente di redditività per le attività ricettive è del 40%. Vediamo di seguito come vengono determinate le tasse per un affittacamere di nuova costituzione, con aliquota al 5%, che ha incassato 45.000€.

Totale incassi: 45.000 €
Coefficiente: 40%
Aliquota: 5%

Il reddito imponibile sarà pari a: 45.000 € x 40% = 18.000 €

Il saldo dell’imposta sostitutiva sarà pari a: 18.000 € x 5% = 900 €

Il saldo dei contributi INPS sarà pari a: 18.000 € x 24,09% = 4.336,20 €

Ricordiamo che sia per l’imposta sostitutiva che per i contributi oltre al saldo devono essere versati gli acconti per l’anno successivo.
Gli stessi saranno recuperati nella dichiarazione dei redditi successiva.

 

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