Attenzione, con il decreto sicurezza bis la sanzione di 206 euro e il rischio di arresto fino a tre mesi sono ormai applicabili per chi non denuncia le persone alloggiate entro le 24 ore dall’arrivo degli ospiti o immediatamente se il soggiorno dura di meno delle 24 ore. Tale obbligo si applica a tutti i gestori delle strutture ricettive anche a coloro che locano immobili per brevi periodo, cioè le così dette locazioni brevi. Si tratta di un obbligo imposto dal Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, recentemente modificato con il decreto sicurezza. In realtà il decreto del Ministero dell’interno del 7 gennaio 2013, già prevedeva tale obbligo ma con questa modifica rende applicabili le sanzioni di cui all’art. 17 del TULPS anche a questa specifica fattispecie. Dette sanzioni, infatti, prima non erano formalmente applicabili, perché la disposizione non era prevista dalla legge (ossia dal TULPS).Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, cosiddetto “Decreto sicurezza bis”, ha modificato l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, stabilendo che le strutture ricettive devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattrore successive all’arrivo, e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.

