Prestazioni occasioni per le strutture ricettive extralberghiere professionali ( affittacamere, case vacanze gestite da imprese e altre tipologie ricettive come alberghi e agriturismi) . L’Abbac ha attivato uno sportello che consente di offrire servizi informativi e di assistenza per chi ha necessità di conoscere la normativa ed utilizzare il modello di contratto di prestazione occasionale per collaboratori di diverse categorie. Con la cancellazione del sistema più generalizzato dei voucher, sono state introdotte formule alternative ed integrative. Il contratto di prestazione occasionale è uno strumento utilizzato da coloro che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. La discontinuità è quindi la condizione principale perché si possa concludere un contratto di tale genere. Il quadro giuridico per il lavoro autonomo occasionale è definito dall’articolo 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera. Il contratto di prestazione occasionale varia  a seconda della destinazione lavorativa. Generalmente ci sono alcune differenze per le seguenti categorie:

  • Prestazioni occasionali in agricoltura
  • Prestazioni occasionali in aziende alberghiere e turistiche
  • Prestazioni occasionali nelle associazioni e enti locali

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Successivamente sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma.In particolare, l’articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto alcune integrazioni al citato articolo, rendendo utilizzabile il sistema delle prestazioni occasionali per le prestazioni lavorative rese dagli steward negli stadi di calcio. Rientrano nell’ambito di applicazione delle modifiche normative apportate dall’articolo 1, comma 368, l. 205/2017 le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.Infine, l’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali. L’Istituto ha fornito chiarimenti a tale proposito con la circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103.

A chi è rivolto+

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto tassativamente:

  • per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER AZIENDE ALBERGHIERE E TURISTICHE

A differenza di quanto accade nel settore agricolo, i contratti di prestazione occasionale per aziende alberghiere e turistiche possono essere conclusi anche quando si ha fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

La dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa deve essere compilata da parte dell’utilizzatore secondo le stesse regole previste per i datori di lavoro agricolo.

Cambia il compenso minimo, che non può essere inferiore a 9 euro, pari ad almeno 36 euro al giorno, anche se la durata effettiva del servizio dovesse risultare inferiore.

Almeno un’ora prima dell’inizio del lavoro, questo deve essere segnalato sul sito web dell’INPS.

 

REGIME PER L’AGRICOLTURA

Per le imprese operanti nel settore agricoltura con non più di cinque dipendenti è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L’utilizzatore è tenuto a effettuare una dichiarazione preventiva almeno un’ora prima dell’inizio della stessa.

L’importo del compenso minimo giornaliero indicato dall’utilizzatore non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.

Il compenso minimo è determinato in base all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore:

  • Area 1: 9,65 euro;
  • Area 2: 8,80 euro;
  • Area 3: 6,56 euro.

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • studenti con meno di 25 anni di età;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’ ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

LIMITI AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Ci sono dei casi, secondo la legge, dove non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali:

  • Quando un utilizzatore ha in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con lo stesso soggetto
  • Non è ammesso il ricorso al contratto di lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato
  • È vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l’esecuzione di appalti di opere o servizi

Ciò che caratterizza il contratto di prestazione occasionale è il limite economico, cioè una soglia entro la quale il contratto di prestazione occasionale è valido. I limiti sono riferiti all’anno di svolgimento.

Un contratto di prestazione occasionale è valido quando:

  • Ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non oltrepassa i 5.000 euro annui
  • Ciascun utilizzatore non oltrepassa la soglia di 5.000 euro annui
  • Ogni datore di lavoro non oltrepassa la soglia di compensi pari a 2.500 euro annui in favore del medesimo utilizzatore

Coloro che rispettano i limiti statutari sono esenti dal contributo previdenziale dell’INPS, poiché il professionista occasionale non può essere considerato un lavoratore dipendente o autonomo. Per questo motivo non deve nulla all’ente di previdenza sociale, ma allo stesso tempo non ha diritto all’assicurazione fornita per le altre categorie.

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, ciascun utente paga gli importi che devono essere utilizzati per compensare i servizi tramite la piattaforma informatica INPS in conformità con la legge. L’1% degli importi pagati sarà utilizzato per finanziare le commissioni di gestione.

 

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

In questa fase la piattaforma informatica dell’INPS assume un ruolo centrale. È necessario che i lavoratori si registrino sul sito web INPS nella sezione “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”,  dove occorrerà compilare un format con le informazioni necessarie per la gestione del rapporto di lavoro.

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore si connette al sito dell’INPS per trasmettere una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  • I dati del prestatore
  • Il luogo di svolgimento della prestazione
  • L’oggetto della prestazione
  • La data e l’ora di inizio e di termine della prestazione
  • Il compenso

I prestatori inoltre, nel momento in cui registrano il contratto sulla piattaforma, devono autocertificare l’eventuale appartenenza a una delle seguenti categorie:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
  • Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti all’università o a qualsiasi istituto scolastico
  • Disoccupati
  • Percettori di prestazioni di sostegno del salario o del reddito (REI o SIA)

In questi ultimi casi, l’utilizzatore può calcolare il 75% degli importi di quanto pagato ai prestatori. Coloro che utilizzano per i contratti a prestazione occasionale solo lavoratori delle categorie sopra indicate, la compensazione annuale per il lavoro occasionale è di 6.666 euro anziché 5.000 euro.

Col contratto di prestazione occasionale il datore di lavoro consegna al collaboratore occasionale una “lettera di incarico” dove sono indicati:

  • I dati dell’azienda
  • I dati del lavoratore autonomo
  • Le attività per cui il collaboratore viene retribuito
  • Occorre specificare il fatto che si tratta di attività occasionali senza alcun vincolo di subordinazione con il committente

 

PRESTAZIONE OCCASIONALE: I COMPENSI

Quanto spetta? Secondo la legge, ogni prestatore non può guadagnare meno di 36 euro netti giornalieri, che equivalgono a quattro ore lavorative.

La tariffa oraria, d’altra parte, è stabilita liberamente dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro nette l’ora, fatte salve le diverse soglie per il settore agricolo.

La ritenuta d’acconto. Perché il lavoratore occasionale possa ricevere il compenso, il prestatore emette una ricevuta a cui applica la ritenuta d’acconto. Se il compenso indicato nella ricevuta è maggiore di 77,47 euro occorre applicare una marca da bollo da 2 euro.

La circolare di INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 ha emesso istruzioni sulle nuove modalità di pagamento nei confronti dei lavoratori.

Per il prestatore occasionale sarà possibile ottenere il pagamento del proprio lavoro attraverso le seguenti modalità:

  • Su un conto corrente bancario, entro il 15 del mese successivo a quello in cui viene fornita la prestazione
  • Tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata fornita la prestazione. In questo caso al prestatore sono trattenuti 2,60 euro corrispondenti agli oneri di pagamento
  • Presso qualsiasi sportello postale richiesto dopo 15 giorni attraverso gli uffici postali inviando il mandato o l’autorizzazione di pagamento scaricata sul sito web dell’INPS
  • Tramite Voucher PrestO

Come funziona il pagamento col voucher PrestO? I nuovi voucher sostituiscono quelli aboliti dal governo Gentiloni, e possono essere utilizzati anche nel settore agricolo e in tutte le aziende fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato. I disoccupati, i pensionati, gli studenti e i percettori di un reddito d’inclusione hanno diritto a una retribuzione aumentata del 25% fino a 6250 euro l’anno.

Previa comunicazione all’INPS, il voucher per prestazioni occasionali svolte, diventa attivabile.

Ciascun voucher ha un valore di 12,41 euro lordi:

  • 9 euro netti vanno al lavoratore
  • 2,97 euro rappresentano i contributi per la gestione separata INPS
  • 0,32 euro rappresentano i contributi Inail per gli infortuni
  • 0,12 euro oneri gestionali

I voucher PrestO possono essere utilizzati soltanto da determinate aziende che ne possiedono i requisiti e non possono essere acquistati nei tabaccai come succedeva prima della reintroduzione.

Il voucher sarà pagato elettronicamente dall’INPS tramite bonifico bancario entro il 15 del mese successivo al lavoro.

 

SANZIONI

Sono previste delle sanzioni (di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017),  che vanno da 500 euro a 2.500 euro nei casi in cui viene violato l’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti.

La sanzione non si applica se la violazione effettuata dall’imprenditore agricolo sia causata da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma INPS da parte dei prestatori.

 

COSA FARE SE SI SUPERA LA SOGLIA DI 5.000 EURO?

Se il lavoratore autonomo occasionale supera 5.000 euro di compensi nel corso dell’anno deve iscriversi alla Gestione separata INPS e deve versare pertanto i contributi.

Se ciò dovesse accadere, deve anche darne notizia al proprio datore di lavoro, perché una parte di contributi dovrà essere versata anche dal committente.

Nel caso di superamento del limite di 5.000 euro, l’aliquota per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS è pari al 33% per il 2018.

Il limite viene calcolato al netto di tasse o imposte, costi di gestione o rimborsi spese.

Superare la soglia di 5000 euro per contratti a prestazione occasionale non vuol dire che in automatico occorra aprire una partita Iva.

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