Abbac spiega ai gestori ricettivi extralberghieri professionali e quindi che gestiscono strutture ricettive con società o ditte individuali come fare per accedere al Contributo fondo perduto 2021. Ecco i requisiti per accedere

Ricordiamo che i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  2. aver avuto ricavi o compensi nell’anno 2019non superiori a 10 milioni di euro;
  3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

2) Contributo fondo perduto 2021: come si calcola

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

Percentuale applicabile Ricavi / compensi dell’anno 2019
60% ricavi o compensi ≤ 100.000 euro
50% 100.000 euro < ricavi o compensi ≤ 400.000 euro
40% 400.000 euro < ricavi o compensi ≤ 1 milione di euro
30% 1 milione di euro < ricavi o compensi ≤ 5 milioni di euro
20% 5 milioni di euro < ricavi o compensi ≤ 10 milioni di euro

e il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

Contributo a fondo perduto = A x B
(A) media mensile fatturato e corrispettivi 2020 – media mensile fatturato e corrispettivi 2019
(B) Percentuale applicabile

Per i soggetti che hanno indicato nell’istanza di avere attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
  • nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 

Quest’ultimo, il recente chiarimento fornito con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.03.2021 n. 82454

In presenza dei requisiti, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Facciamo un Esempio di un soggetto che ha aperto la partita Iva a novembre 2019, elaborato con l’utilizzo del nostro file excel che presentiamo successivamente, con la la seguente situazione:

  • Fatturato mese di dicembre 2019 pari a 3.000 con una media mensile di 3.000/1 (mese) = 3.000
  • Fatturato 2020 pari a 8.000 con una media mensile di 8.000/12 = 666,67

Ha registrato una perdita di 2.333,33 euro e avrà diritto a un contributo di 1.400,00 euro (2.333,33×60%)

Se il soggetto avesse aperto la partita iva a dicembre 2019 avrebbe diritto al contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

3) Contributo fondo perduto 2021: esempi di calcolo e utilizzo file excel

Come fare per avere una visione immediata della situazione dei clienti che potranno o meno accedere al contributo a fondo perduto DL Sostegni?

Per andare incontro sia il singolo soggetto richiedente titolare di partita iva, che agli studi professionali che devono gestire le posizioni dei propri clienti, abbiamo sviluppato un semplice e utile file Excel “Contributo fondo perduto Decreto Sostegni (Excel)” che consente di verificare i requisiti di accesso al contributo e di determinare l’importo spettante.

In tal senso, il foglio di calcolo risulta molto utile anche per lo Studio, in quanto consente con il tasto importa nella tabella di salvare in un elenco tutte le simulazioni relative ai propri clienti, e al momento della richiesta copiare e incollare direttamente i dati nell’apposita procedura del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Come presentare la domanda

Ricordiamo infatti che l’istanza, scarica il Modello con le relative istruzionideve essere presentata in via telematica, a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021:

  • direttamente dal soggetto richiedente
    • mediante la procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Contributo a fondo perduto”.
  • tramite intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Per approfondire leggi anche “Al via da domani 30 marzo la richiesta del contributo a fondo perduto”.

Esempi di calcolo

Ma ora vediamo alcuni esempi di calcolo elaborati con l’utilizzo del nostro file excel

Esempio 1
L’architetto Gamma che ha aperto la partita Iva prima del 1° gennaio 2019 presenta la seguente situazione:

  • Fatturato 2019 pari a 155.000 con una media mensile di 155.000/12 = 12.917
  • Fatturato 2020 pari a 110.000 con una media mensile di 110.000/12 = 9.167

Media mensile 2019 – media mensile 2020 = 12.917 – 9.167 = 3.750
% riduzione media mensile 2019 – 2020 = 3.750 / 12.917 x 100 = 29,03% (ha subito una perdita inferiore alla percentuale stabilita del 30 per cento, consistente in uno dei requisiti per l’accesso al contributo)
Contributo non dovuto

Esempio 2
L’imprenditore individuale Alfa he ha aperto la partita Iva prima del 1° gennaio 2019 presenta la seguente situazione:

  • Fatturato 2019 pari a 70.000 con una media mensile di 70.000/12 = 5.833
  • Fatturato 2020 pari a 38.000 con una media mensile di 38.000/12 = 3.167

Media mensile 2019 – media mensile 2020 = 5.833 – 3.167 = 2.666
% riduzione media mensile 2019 – 2020 = 2.666 / 5.833 x 100 = 45,71% (ha subito una perdita di oltre il 30%, quale uno dei requisiti per l’accesso al contributo)
Contributo è dovuto e pari a 2.666 x 60% = 1.600 euro (arrotondato)

Come si può notare dalle immagini, il nostro foglio di calcolo oltre a rappresentare un’utilità per il singolo contribuente, risulta uno strumento utile anche per gli Studi professionali, consentendo di salvare in un elenco in tabella, tutte le simulazioni relative ai propri clienti, e al momento della richiesta copiare ed incollare i dati.

Il Foglio di calcolo è così strutturato:

  1. Celle d’inserimento
  2. Celle di calcolo
  3. Tabella
  4. Pulsanti
  5. Note e Contatti
  6. Anteprima grafica

Il presente file Excel consente di verificare i requisiti di accesso al contributo e di determinare l’importo spettante.

 

Gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto 5) del provvedimento chiarisce che sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare:

  • l’esattezza
  • e la coerenza

dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

I controlli delle Entrate prima della erogazione del contributo a fondo perduto

È bene sapere che i controlli effettuati possono comportare lo scarto dell’istanza per la richiesta della agevolazione.

In particolare, ai fini dell’accoglimento della stessa:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo,
  • il codice fiscale del rappresentante
  • il codice fiscale dell’intermediario

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.

Attenzione va prestata al fatto che la non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Il soggetto richiedente il contributo:

  • non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza 
  • ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

I controlli e le sanzioni sul contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione:

  • ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici,
  • ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA
  • ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. 

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

La restituzione del contributo 

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

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