Si conferma quanto avevamo annunciato circa l’applicazione di uno sconto del 30% sulle tariffe che riguardano il canone speciale della Rai per quante tra strutture ricettive extralberghiere professionali e non professionali erano iscritte al ruolo.  La scadenza per il rinnovo è prorogata al 31 maggio. Lo sconto non riguarda chi detiene un canone ordinario e che è prelevato nelle modalità previste dagli accordi con le società di fornitura di energia elettrica. Va chiarito che chi è iscritto al ruolo e paga il canone speciale Rai può optare ove lo ritenga per la cessazione del canone ma deve certificare la cessazione dell’attività ricettiva. Si ricorda agli associati gestori che se hanno cessato l’attività devono procedere a comunicare formalmente alla Rai  territoriale tale cessazione per non rischiare di ritrovarsi con accertamenti fiscali successivi o pretese economiche . I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio. A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (ART. 1, COMMA 158, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 -Legge di stabilità 2016)

Sedi Regionali

R.D.L.21/02/1938 n.246è  Pubblicato in GU n 77/2021 del 30 marzo il Decreto MISE con l’approvazione degli importi per il pagamento del canone speciale radiotelevisivo relativo ai dispositivi detenuti al di fuori dell’ambito familiare.

Alberghi, cinema, teatri e gli altri locali aperti al pubblico pagheranno utilizzando gli importi delle tabelle 3 e 4 allegate al decreto.

SCARICA QUI LE TABELLE

Chi deve pagare il canone speciale RAI?

Devono pagare il canone speciale (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458)
coloro che:

  • detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici,
  • in locali aperti al pubblico
  • o comunque fuori dell’ambito familiare,
  • o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Attenzione va prestata al fatto che il recente DL Sostegni ha previsto per l’anno 2021 una riduzione dell’importo del 30% del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880

In particolare la riduzione del Canone speciale RAI spetta per:

  • le strutture ricettive 
  • nonché le strutture di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico
Termini per il rinnovo del canone speciale RAI

Per quanto riportato sul sito della RAI il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 viene prorogato dal 31 marzo al 31 maggio 2021, su delibera del Consiglio di Amministrazione,

Le scadende ordinarie di pagamento sono le seguenti:

  • 31 gennaio (pagamento annuale)
  • 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
  • 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale)

Si specifica che il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione perciò chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse

E’ il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate.

Di seguito si riportano le tariffe dei canoni speciali dovuti dalle categoria di soggetti passivi raggruppati in 5 fasce all’interno delle quali è possibile consultare la tariffa annua e il soggetto che deve corrisponderla.

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone Annuale
   Euro 6.528,27

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone Annuale
Euro 1.958,49

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari

Canone Annuale
 Euro 927,23

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone Annuale
   Euro 391,68

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone Annuale
Euro 195,87

(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

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