Le scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi sono diverse in base al tipo di modello utilizzato.. L’invio del modello 730, la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, deve essere effettuato entro il 30 settembre. Il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 10 maggio, invece che dal 30 aprile: è stato il DL Sostegni a far slittare le scadenze. Il cambiamento si è reso necessario in seguito alla proroga della certificazione unica 2021, il documento da cui l’Agenzia delle Entrate “prende” una parte dei dati per la compilazione della compilata. Sono molte le novità con le quali dovranno confrontarsi contribuenti, imprese e professionisti. Sia nel modello Redditi PF che nel modello 730 fa il suo debutto il superbonus 110%, accanto alle altre misure introdotte per il contrasto all’emergenza Covid-19. Tra le altre novità c’è anche: il nuovo bonus Renzi, introdotto dal 1° luglio scorso; il bonus vacanze; il credito d’imposta per l’acquisto di bici e monopattini. In favore delle imprese, entra nel modello Redditi il bonus sugli affitti, così come il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Inoltre, trova spazio nella dichiarazione dei redditi 2021 la sospensione dei versamenti per le partite IVA. In un prospetto specifico bisognerà indicare le somme non versate alle scadenze ordinarie, per effetto delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Dichiarazione dei redditi precompilata: online dal 10 maggioIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le novità relative al modello 730 precompilato ancora non è stato pubblicato, ma probabilmente le modalità di accesso alla dichiarazione dei redditi rimangono le stesse. Fino allo scorso anno il contribuente poteva accedere al modello 730 precompilato con:
- SPID;
- la Carta Nazionale Servizi;
- le credenziali dispositivo rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza;
- le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- un intermediario abilitato con apposita delega;
- il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale.
Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà:
- visualizzare e stampare la dichiarazione dei redditi online;
- confermare o modificare i dati presenti, procedendo poi all’invio della precompilata all’Agenzia delle Entrate;
- versare le somme dovute;
- indicare l’IBAN per i rimborsi fiscali.
Dichiarazione dei redditi 2021, istruzioni modello Redditi (ex Unico)
I contribuenti titolari di partita IVA invece utilizzano il modello Redditi, che va inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre.
Nello specifico, la dichiarazione va inviata da coloro che nel 2020 hanno percepito le seguenti categorie di redditi:
- redditi d’impresa;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è necessaria la partita Iva;
- redditi diversi non dichiarabili con modello 730;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 per la dichiarazione dei redditi potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).
Il modello Redditi può essere utilizzato anche da chi ha presentato il modello 730 con errori. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che può essere inviata entro la stessa scadenza del modello Redditi per le partite IVA.
Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?
Quali sono i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 2021?
In generale, devono presentare il modello 730 o il modello Redditi coloro che nel 2020 hanno percepito redditi da lavoro, dipendente o autonomo, da pensione, redditi di terreni o fabbricati così come redditi di impresa o di capitale.
Nel dettaglio, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda i seguenti soggetti:
- titolari di partita IVA anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;
- soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più Certificazioni Uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come la disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;
- lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);
- lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus Renzi di 80 euro (a tal proposito si consiglia di leggere l’approfondimento sui casi di restituzione);
- contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;
- contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.
Non deve presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili che nel 2020 ha percepito redditi per i quali l’imposta dovuta è inferiore a 10 euro.
I casi di esonero dall’obbligo di dichiarare i redditi sono diversi. Ricordiamo tuttavia che conviene presentare il modello 730 o il modello Redditi se nel corso dell’anno sono state sostenute spese detraibili che danno diritto a un rimborso Irpef.
Redditi minimi per la dichiarazione dei redditi
Tra i motivi di esonero dalla dichiarazione dei redditi c’è anche il limite di reddito. Nella tabella di seguito riportiamo tipologia di reddito e importo che da diritto all’esonero:
| TIPOLOGIA DI REDDITO | LIMITE DI REDDITO PER ESONERO |
|---|---|
| Terreni e/o fabbricati (compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze) | € 500,00 |
| Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito | €. 8.000,00 con un periodo di lavoro o pensione non inferiore a 365 giorni |
| Pensione + altre tipologie di reddito | €. 8.000,00 |
| Pensione + terreni | €. 7.500,00 (pensione) €. 185,92 (terreni) |
| Pensione + altre tipologie di reddito | €. 8.000,00 |
| Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli) | €. 8.000,00 |
| Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (prestazione di lavoro autonomo occasionale, contratto per la cessione di diritti d’autore) | €. 4.800,00 |
| Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche | €. 28.158,28 |
Detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi: le novità del 2021
La dichiarazione dei redditi 2021 ospita anche le novità relative ai limiti per le detrazioni fiscali che sono state introdotte con la legge di Bilancio del 2020.
Si tratta nello specifico di:
- obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali del 19%;
- introduzione di limiti di reddito per beneficiare dei rimborsi Irpef, che dai 120.000 euro si riduce progressivamente, fino ad annullarsi per chi ha redditi superiori a 240.000 euro.
Il taglio alle detrazioni fiscali interessa le spese di cui all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese sanitarie.
Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese sanitarie (farmaci e prestazioni rese da strutture del SSN o accreditate).
A tal proposito è importante segnalare che l’Agenzia delle Entrate sta valutando la la proposta dei CAF di derogare l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese del 2020.
La deroga potrebbe trovare spazio all’interno della legge di conversione del DL Sostegni o del nuovo Sostegni bis.
Dichiarazione dei redditi 2021: istruzioni modello 730
Il modello 730 viene definito come la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.
La scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre e, come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato, che contiene già alcuni dati, dai redditi ad alcune delle spese detraibili. Sarà possibile visualizzare la precompilata dal 10 maggio 2021.
La dichiarazione dei redditi con il modello 730/2021 può essere presentata dai contribuenti titolari delle seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo senza partita Iva (come prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Il modello 730 può essere utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi di persone decedute.
1) Quando vi è sempre l’obbligo di dichiarazione
Non è mai esonerato dalla presentazione della dichiarazione:
- chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili
- chi ha percepito esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
- chi deve versare addizionali all’Irpef – regionali e comunali – in quanto trattenute in misura inferiore a quella dovuta
- chi nella certificazione del sostituto ha beneficiato delle detrazioni per familiari a carico, se a fine anno si accorge che non spettavano e deve restituirle.
E’ sempre possibile presentare la dichiarazione, anche se esonerati, quando si ha interesse a recuperare le detrazioni spettanti per oneri sostenuti o chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2020.
2) I casi di esonero
Fuori da questi casi d è esonerati dalla presentazione della dichiarazione se:
- Si possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33. L’imposta si calcola sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, ritenute
- Si possiede solo l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
- Si possiedono redditi da Lavoro dipendente o pensione certificati dal sostituto di imposta obbligato a trattenere le imposte, e nel caso di piu’ sostituti a condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio su tutti i redditi.
- Si possiedono Redditi di Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purchè sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti (fabbricato locato in comune diverso da dove si abita, certificazione dei redditi da parte dell’ultimo sostituto di imposta con conguaglio)
- Si possiedono redditi derivanti da Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)
- Si possiedono Redditi esenti quali ad esempio: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
- Si possiedono Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), quali ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
- Si possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta quali ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.
3) Altri casi di esonero con limite di reddito
Altri casi di esonero sono legati a limiti di reddito in quando le detrazioni spettanti azzerano le imposte. Si tratta di chi possiede un reddito uguale o inferiore a:
- 500 euro per i redditi di Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)
- 8000 euro per i redditi di Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito
- 8000 euro per redditi di Pensione + altre tipologie di reddito
- 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) – per redditi di Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
- 8.000 euro per redditi derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge. Non si tiene conto dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli (non concorre al reddito la rendita dell’abitazione principale e pertinenze)
- 4800 euro per i Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Si tratta ad esempio dei compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
- 30.658,28 per i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
N.B.In tutti i casi si intende l’abitazione principale e le pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
Inoltre il reddito di lavoro o pensione deve riferirsi a un periodo non inferiore a 365 giorni.
Occorre sempre procedere alla verifica che le detrazioni indicate nelle certificazioni per coniuge e familiari devono spettare al 31 dicembre e che non ci siano da versare conguagli per addizionali comunali e regionali.

