Abbac effettua una sintetica ricognizione su Imu 2021 relative a costi, tariffe, esenzioni e leggi di riferimento.  Intanto dagli ultimi decreti del Governo è confermata l’esenzione per le strutture ricettive extralberghiere professionali come gli affittacamere e le attività imrprenditioriali. Di seguito una scheda descrittiva.

ESENZIONI 2021 

Si fa presente, infine, che, ai sensi della citata legge n. 178/2020, non è dovuto l’Acconto IMU 2021 relativo a:
·      immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
·      immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
·      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
·      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
·      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale tipologia di immobili è esente fino all’anno di imposta 2022.
Si fa presente, infine, che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2022, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.

ULTERIORI ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2021

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021 n. 69, non è dovuto l’Acconto IMU 2021 relativo agli immobili posseduti da soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. La citata esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Relativamente ai soggetti passivi con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, l’esenzione in questione spetta esclusivamente se i citati ricavi o i compensi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, non siano superiori a 10 milioni di euro.
Si fa presente che anche i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2022, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.

 

ABITAZIONI PRINCIPALI 

Ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
·      all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
·      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
·      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
·      ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
·      alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
·      ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

VERSAMENTI

Il versamento dell’imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 16 giugno 2021, per un importo corrispondente al 50% dell’imposta dovuta applicando le Aliquote deliberate per il 2020. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2021, applicando le aliquote deliberate per il 2021. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2021. In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615. Si avvisano i signori contribuenti che per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta in Acconto utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/ , dopo aver inserito nel campo “mesi di possesso” il numero dei mesi di possesso maturati nel primo semestre dell’anno, nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “SI – tutto in acconto”.

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