Sul sito dell’Inps è stata comunicata l’attivazione del servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Quali lavoratori hanno diritto all’indennità Covid-19?

  • *Stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • *stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • *intermittenti;
  • *autonomi occasionali;
  • *incaricati di vendita a domicilio;
  • *subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • *lavoratori dello spettacolo;
  • *operai agricoli a tempo determinato;
  • *pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
Privacy policy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili. È possibile gestire tutte le impostazioni dei cookie da questa schermata.

Scopri di più nella pagina dedicata alla PRIVACY