Notifica da ritenersi inesistente se la pec di un’intimazione di pagamento non arriva da una casella pec di un elenco pubblico certificato. La CTP di Roma ha dichiarato inesistente la notifica pec di un’intimazione di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione da un indirizzo non presente in alcun elenco pubblico.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E NOTIFICA VIA PEC
L’intimazione di pagamento di una cartella esattoriale deve provenire da uno degli indirizzi PEC dell’agente della riscossione risultanti da pubblici elenchi consultabili dai contribuenti. In mancanza, e quindi anche in caso di invio dell’atto da un diverso indirizzo PEC, la notifica è da considerarsi inesistente.
È quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (con sentenza n. 11779/2021 sotto allegata), accogliendo il ricorso di un contribuente a cui era stata notificata un’intimazione di pagamento che richiamava delle cartelle esattoriali precedentemente notificate.
In conseguenza della pronuncia di inesistenza della notifica, l’atto di intimazione è stato annullato per motivi di illegittimità.
NOTIFICA PEC DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Il dettaglio decisivo nella risoluzione dellacontroversiaè dunque rappresentato dall’indirizzo PECda cui è partita l’intimazione di pagamento ai danni del contribuente.
Dall’analisi delle ricevute di avvenuta consegna, infatti, l’indirizzo del mittente appariva difforme da quelli indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), quali indirizzi previsti per le notifiche.
Più precisamente, gli indirizzi di posta elettronica certificata da cui risultava inviato l’atto di intimazione non figurano in alcuno degli elenchi degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni previsti dalla legge.

