Una “mini rivoluzione” degli acconti Irpef. Così si potrebbe definire l’intervento del Governo attuato con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024. I soli contribuenti (individuali) in possesso del numero di partita IVA (quindi non tutti i contribuenti!) potranno optare per effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, con scadenza 16 gennaio 2024.
Sarà inoltre possibile versare quanto eventualmente dovuto in cinque rate di eguale importo anziché in un’unica rata.
La novità era attesa da tempo ed ora viene concretamente attuata, sia pure con alcune limitazioni di tipo soggettivo e oggettivo.
Inoltre, per il momento, dovrebbe essere circoscritta al solo anno 2023, acconti dovuti in base al modello Redditi 2023.
Il rinvio della scadenza del secondo acconto 2023 al 16/1/2024 e la sua eventuale rateazione interesserà esclusivamente le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro, si tratta di oltre 3 milioni di contribuenti.
Al fine di consentire ai predetti soggetti di effettuare una corretta valutazione, in primis il legislatore ha differito il termine per effettuare il versamento dell’acconto avente scadenza originaria entro il 30 novembre 2023.
In questo caso il termine per effettuare il versamento dell’acconto in scadenza è differito al 16 gennaio 2024.
Gli obiettivi del Legislatore in relazione al secondo acconto IRPEF 2023
Uno degli obiettivi del Legislatore è stato quello di permettere ai contribuenti di non dover pagare circa la metà delle “tasse” di un anno in una unica rata ma di poter dilazionarne il versamento.
Attualmente cosa accade?
Chi non ha difficoltà paga e ovviamente è in regola; chi invece ha difficoltà nel reperire la liquidità ma che allo stesso tempo vuole adempiere al suo dovere si trova costretto alternativamente a costruirsi da solo la rateazione utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso, ma con aggiunta di sanzioni, seppur ridotte, oppure rivolgersi al sistema bancario e aprire un prestito ad esempio di sei mesi, in modo da rispettare la scadenza fiscale e vedersela poi con la banca mese per mese; entrambe le situazioni sono decisamente disdicevoli!
Questi contribuenti devono essere messi in grado di far fronte nel modo più agevole possibile al pagamento delle imposte dovute.
L’altro importante obiettivo che si raggiunge spostando la scadenza da novembre al successivo mese di gennaio è quello di permettere finalmente ai contribuenti di predisporre i conteggi di quanto dovuto basandosi su una annualità terminata, essendo quindi a conoscenza del preciso andamento dell’annualità di cui si deve versare l’acconto.
Una cosa è fare i conti a novembre per l’anno in corso e altra cosa è farlo ai primi di gennaio: si ha una idea molto più precisa di come si chiude l’anno e quindi di quale acconto occorre versare.
Chi non potrà avvalersi della novità
Gli altri soggetti non potranno avvalersi della predetta misura: pertanto, per tutti gli altri contribuenti il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto rimane fermo al 30 novembre 2023.
Dovranno quindi continuare ad osservare la consueta scadenza del 30 novembre i seguenti soggetti:
- le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita Iva;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.
Invece, si dovrà capire se potranno avvalersi del maggior termine i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
In tale ipotesi sarebbe irrilevante che i soci e gli associati siano privi di partita Iva.
Però probabilmente questi soggetti resteranno tagliati fuori dallo spostamento della scadenza a gennaio, soprattutto per motivi di copertura finanziaria dell’operazione: il Bilancio dello Stato probabilmente porterà a non allargare l’ambito di applicazione di questa disposizione.
Dal punto di vista oggettivo la misura che dispone la proroga riguarda l’Irpef, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, come ad esempio le imposte dovute dai contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio e il regime forfetario, ma anche la cedolare secca per gli immobili concessi in locazione.
Dovrebbero rientrare nella misura anche l’IVIE e l’IVAFE, ma più in generale tutti i tributi che sono stati liquidati nel Modello Redditi 2023.
I contributi previdenziali non hanno lo spostamento al 16 gennaio!
La novità del secondo acconto irpef 2023 non interessa, invece, i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata.
I versamenti contributivi INPS a percentuale dovranno essere effettuati entro la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023, non usufruiscono dello spostamento a gennaio. Ovviamente anche i contributi dovuti alle singole Casse Previdenziali autonome non cambieranno le scadenze.
Non godono di alcun spostamento in avanti delle scadenze neppure i premi assicurativi INAIL.
In effetti, da quando si è iniziato a parlare di questa ipotesi di spostamento della scadenza si è sempre discusso di imposte, non di contributi.
Le motivazioni sono ricercabili in due situazioni: la prima è sempre il problema della copertura finanziaria della norma, l’altra è “il suggerimento” di non prorogare all’anno successivo il pagamento dei contributi previdenziali dato che permettono una deduzione dall’imponibile IRPEF con il criterio della cassa.
Pagare i contributi l’anno successivo comporterebbe anche lo spostamento in avanti della deduzione dalle imposte.
La disposizione, prevista decreto-legge 145 del 18/10/2023 fresco di uscita in Gazzetta Ufficiale, fa espresso riferimento alla seconda rata.
Dovrebbero così essere esclusi dal differimento del termine coloro che non hanno versato la prima rata (entro il 30 giugno 2023) in quanto di ammontare non superiore a 103 euro.
La soluzione non è certa e potrà essere chiarita solo dopo che sarà reso noto il testo ufficiale del decreto-legge.
Rateizzazione del secondo acconto irpef 2023
Un’ulteriore novità riguarda la modalità di versamento: l’importo dovuto potrà essere versato entro la nuova scadenza del 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione oppure, a scelta del contribuente, in cinque rate mensili di eguale importo con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Sulla rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
Acconto Irpef e cedolare secca: come pagarlo
Ovviamente, a seconda di quale sia stato il modello utilizzato, cambierà anche la modalità di versamento: chi ha fatto il normale 730 indicando il proprio datore di lavoro si vedrà decurtare l’importo dovuto direttamente dalla busta paga, altrimenti, in caso di 730 senza sostituto, oppure in caso di Modello REDDITI – che non va al datore di lavoro – sarà tenuto a usare l’F24 indicando nell’apposita sezione “Erario” il codice tributo “4034” (seconda/unica rata Irpef) oppure il “1841” (seconda/unica rata cedolare secca).
Acconto Irpef e cedolare secca: le regole del calcolo
Vediamo allora nel dettaglio quali regole vanno seguite. Com’è noto, vi sono due strade per calcolare l’importo dovuto: o il metodo storico – quello più sicuro e consigliato – oppure il metodo previsionale, molto più incerto e rischioso. Chi paga con F24 adotterà per proprio conto una soluzione o l’altra. Chi invece dispone di un sostituto d’imposta, qualora ritenesse che al 31 dicembre 2023 il suo reddito risulterà inferiore a quello conseguito nel 2022, avrebbe già dovuto chiedere entro il 10 ottobre di farsi calcolare in busta paga un acconto minore rispetto a quanto riportato nel prospetto di liquidazione 730-3.
Acconto Irpef e cedolare secca: che vuol dire metodo “storico”
Partiamo dal metodo storico. In questo caso va fatto riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di oneri deducibili e detraibili. Tale valore è sì fondamentale per potersi regolare sulle tempistiche di versamento, ma più in generale per capire se l’acconto sull’anno in corso sia dovuto o meno. Se infatti l’imposta versata a saldo per il 2022 è risultata inferiore a 51,65 euro, è sicuro che l’acconto per il 2023 non dovrà essere pagato; in presenza invece di un’imposta 2022 superiore a 51,65 euro, andrà certamente pagato nella misura del 100% della medesima imposta 2022.
Acconto Irpef e cedolare secca: seconda o una rata entro 30 novembre
Partendo allora dal presupposto che l’acconto sia dovuto, resta da capire se è da pagarsi in una o due rate. Se l’imposta 2022 è risultata inferiore a 257,52 euro, ad esempio 150 euro, l’acconto per il 2023 (equivalente appunto a 150 euro) potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se invece l’imposta 2022 è risultata superiore a 257,52 euro, ad esempio 300 euro, l’acconto per il 2023 è dovuto in due rate: la prima, nella misura del 40% (equivalente a 120 euro), doveva essere versata entro lo scorso 16 giugno, mentre la seconda, nella misura del restante 60% (cioè pari a 180 euro), dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre. Questo in sostanza è il metodo storico, più facile da calcolare perché sulla base di un riferimento certo, cioè l’imposta dell’anno prima.
Acconto Irpef e cedolare secca: che vuol dire metodo “previsionale”
Viceversa col metodo previsionale, il rischio di commettere degli errori, e dunque di esporsi a delle sanzioni, è sempre in agguato, dal momento che il calcolo viene elaborato non più in funzione dell’anno passato, cioè in chiave “storica” appunto, ma “in previsione” dell’imposta che – si presume – sarà dovuta per tutto il 2023 (e che verrà poi appurata nella dichiarazione 2024). Ciò implica, di fatto, una doppia difficoltà: non solo quella di arrivare a prevedere il reddito annuo, ma anche l’imposta che ne deriverà, tenendo conto sia degli oneri deducibili che delle spese detraibili sostenuti nello stesso 2023.

