Il lavoro occasionale può essere svolto tramite due modalità: Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale. L’INPS, tramite procedure informatiche, si occupa della gestione delle operazioni relative alle comunicazioni di questi rapporti di lavoro e dei pagamenti dei compensi.

Con il messaggio 27 gennaio 2023, n. 410, l’Istituto ricorda le modalità attraverso le quali possono essere erogati i compensi per i prestatori di lavoro occasionale.

L’INPS, inoltre, rende noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso, sono stati aggiornati all’importo di 3,84 euro. Rimangono di 1,75 euro gli oneri di pagamento per le altre modalità indicate nel messaggio.

 

Per quanto riguarda i voucher, ecco le novità 2023

 

La legge di bilancio 2023  ha  ampliato l’accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo  del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. ).

L’INPS ha pubblicato ieri la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate ( con eccezione del settore agricolo per il quale è stato istituito un nuovo regime che sarà oggetto di un successivo documento).

INPS ha comunicato in un precedente messaggio che è già in corso l’implementazione della piattaforma telematica con le modifiche della legge di bilancio,   che sarà completata entro il mese di gennaio.

Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023

Il testo di legge , all’art. 1 commi 342-354 apporta importanti   modifiche all‘art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il  Contratto di prestazione occasionale  Presto (per le aziende)

Le novità  sono le seguenti :

  • Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro  l’importo massimo di compensi in un anno erogabili  dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori 
  • possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.  La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
  • viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti  previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
  • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
  • previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Lavoro occasionale agricoltura

Per l’agricoltura  si prevede  come detto un regime   sperimentale valido per il 2023 e  2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( che saranno messi a punto da un decreto ministeriale e dall’INPS con una prossima circolare )

 In particolare:

  • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza,  studenti  fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno,  che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati) 
  • il contratto  potrà avere una durata massima di dodici mesi,  con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
  •  Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore  sui requisiti soggettivi richiesti 
  •  è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
  • Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione  ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

In caso di superamento del limite di  45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata  di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

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