Scade il 30 ottobre la possibilità di effettuare il versamento della cedolare secca, imposta sostitutiva, sia per contratti registrati di locazioni che senza obbligo di registrazione, in unica rata o rateata. Si ricordano gli operatori che intendono effettuare il versamento che è possibile usufruire del servizio Caf Abbac per compilare gli F24 da pagare. Info e contatti nelle sedi Abbac tel 0813440891 WhatsApp 3755034102 info@abbac.it
Che cosa dice l’articolo.3 del DPR 23/2011 e per cosa si applica la cedolare secca – immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, puo’ essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,
nonche’ delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento.
La cedolare secca puo’ essere applicata anche ai contratti di
locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e’ ridotta
al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e’ versata entro il termine stabilito per il
versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente
gia’ pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi
Il versamento spetta ai Contribuenti non titolari di partita IVA che esercitano – anche in partecipazione – attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che usufruiscono della proroga prevista dall’art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e effettuano il versamento in unica soluzione, oppure scelgono il pagamento rateale, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019, e si avvalgono del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA
1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Tipologie tributi:

cedolare secca
Categorie contribuenti:

Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.

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