Il Decreto Sostegni Bis riconferma il credito di imposta per le locazioni delle strutture ricettive imprenditoriali. Si conferma la stessa modalità già scelta precedentemente per quelle attività commerciali che si svolgano in locali affittati. Lo strumento non è un contributo in denaro a fondo perduto per pagare l’affitto, ma è uno sgravio sulle tasse che quella attività dovrà pagare in futuro. È confermato il credito di imposta per i canoni di locazione per i mesi da gennaio a maggio 2021. Ne possono usufruire le imprese danneggiate dal lockdown. Occorre dimostrare perdite di almeno il 30% del fatturato confrontando i periodi 1 aprile 2020 – 30 marzo 2021 e 1 aprile 2019 – 30 marzo 2020.  Il credito d’imposta sugli affitti al 60% viene esteso a tutte le attività economiche che fatturano fino a 15 milioni di euro e viene prorogato fino al 31 luglio così come per le agenzie di viaggio e i tour operator, ma alle stesse condizioni previste nel 2020. Sono le novità in materia di abbattimento dei costi dell’affitto per imprese e professionisti inserite nel decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio 2021. Le misure sono contenute nell’articolo 4 (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) del provvedimento, dl 73/2021.  Si ricorda  che presso lo sportello associativo Abbac sono disponibili informazioni e consulenze. Tel whatsapp  

Credito d’imposta locazioni commerciali e aziendali

La misura prevede si applica a tutte le attività che hanno ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso nel maggio 2021) che nell’anno compreso fra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 abbiano subito una riduzione media mensile dei ricavi pari ad almeno il 30% rispetto ai 12 mesi precedenti. C’è quindi un allargamento della platea rispetto all’analoga norma 2020, che prevedeva un tetto di ricavi a 5 milioni di euro e un calo del fatturato del 50%. Il beneficio spetta per i canoni di affitto versati da gennaio a maggio 2021. Sono ammessi i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Le start-up che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 non devono avere il requisito della perdita di fatturato del 30%.

Bonus affitti turistici

Regole meno rigide per imprese turistico-ricettiveagenzie di viaggio e tour operator: in questo caso, è prorogato al 31 luglio 2021 (dal precedente 30 aprile) il credito d’imposta previsto l’anno scorso con il dl 34/2020. Quindi, agevolazione è al 60% e non c’è un tetto di fatturato, ma è invece prevista una perdita (sempre su ricavi e compensi pari ad almeno il 50% sullo stesso mese 2019). Ecco una sintesi schematica delle regole sull’accesso al credito d’imposta, che è sempre al 60%, per le diverse attività economiche:

  • imprese, autonomi, professioni: bonus affitti a gennaio a maggio 2021. Requisiti: tetto di fatturato 2019 15 milioni di euro, perdita di fatturato nel periodo primo aprile 2020-31 marzo 2021 pari almeno al 30% sui 12 mesi precedenti.
  • Enti del terzo settore: regole analoghe a quelle sopra esposte per le imprese.
  • Startup con inizio attività dal gennaio 2019: bonus affitti a gennaio a maggio 2021. Requisiti: tetto di fatturato 2019 a 15 milioni di euro.
  • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi, tour operator: bonus affitti esteso fino al 31 luglio 2021 (era già previsto fino al 30 aprile). Nessun tetto di fatturato. Spetta per le mensilità con perdita di compensi o ricavi pari ad almeno il 50% sullo stesso mese del 2019.

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