In riferimento agli obblighi dichiarativi è precisato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo .

La sanzione per l’omessa presentazione

È previsto che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Occorre anche ricordare l’art. 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A questo proposito, si evidenzia che il comma 5-ter del medesimo art. 4, contempla una disposizione analoga a quella prevista dal comma 1-ter, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il soggetto il quale incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Resta infine da menzionare il D.M. 11 novembre 2020 sulla “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale” che costituisce un ausilio per i comuni, che hanno istituito l’imposta di soggiorno, ai fini della verifica e del controllo degli adempimenti connessi all’accertamento dell’imposta stessa.

 

Modalità di presentazione della dichiarazione: come si recupera la ricevuta

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica.

Una volta compilati tutti i riquadri precedentemente indicati, l’utente, selezionato il pulsante “Conferma”, perviene a una nuova schermata che permette la visualizzazione del riepilogo dell’intera dichiarazione, compresi gli eventuali riquadri non compilati.

Se l’utente seleziona il pulsante “Trasmetti”, procede all’invio della dichiarazione ottenendo, in caso di buon esito della trasmissione, un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuerà univocamente la trasmissione.

La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.

Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio.

L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web.

Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.

Nel caso, invece, in cui l’utente non seleziona il pulsante “Trasmetti” ma seleziona il pulsante “Indietro”, ritorna nell’ultimo riquadro compilato.

 

Tipologia dichiarazione

Il campo deve essere sempre compilato: in caso contrario la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.

Il campo TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE deve essere sempre compilato: in caso contrario la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.

Il sistema propone le seguenti opzioni:

  • “Nuova dichiarazione”;
  • “Dichiarazione Sostitutiva”“Dichiarazione multipla”.

L’utente deve selezionare la voce “Nuova dichiarazione” nel caso di prima compilazione della dichiarazione.

Qualora si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del gestore/mediatore della struttura ricettiva e dello stesso codice catastale del Comune) non sarà possibile compilare la dichiarazione e il sistema avvisa conseguentemente l’utente.

Il riquadro “INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE” comprende i campi relativi ai dati identificativi del Comune in cui sono situate le strutture ricettive e del dichiarante.

In particolare, i campi “Comune”“Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del Comune” devono essere sempre compilati, in caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente.

 

Il chiarimento del MEF

Il MEF con la risoluzione in commento evidenzia che sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Nel quesito viene ricordato che con le FAQ (risposte 8 e 9), pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, è stato chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale.

Nelle stesse FAQ è stato, altresì, precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.

Il MEF evidenzia che nel quesito viene chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette FAQ, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Al riguardo, il MEF ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.

Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.

Del resto, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6, della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale:

 

“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

 

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