Come ravvedersi per sanare l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte entro i termini: sanzioni, interessi ridotti al 2,5% a partire dal 2024 e codici tributo.

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

– ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
– ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
– ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo così:

  • il Ravvedimento Sprint,
  • il Ravvedimento breve,
  • il Ravvedimento trimestrale,
  • il Ravvedimento annuale,
  • il Ravvedimento biennale e anche oltre.

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

Ma vediamo nel dettaglio.

 

1) Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

  • ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
  • ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5%  (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;   
  • ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%.

Riportiamo qui di seguito in una tabella riassuntiva le varie sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione e del tipo di tributo:

Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997  Sanzione  Limiti temporali Tipologia di tributo 
Ravvedimento sprint 0,1% per ogni giorno
(in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)
Entro 14 giorni dalla scadenza Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
Ravvedimento breve 1/10 del minimo (1,5%) Entro 30 giorni dalla data della violazione Omesso versamento Tutti I tributi
Ravvedimento entro 90 gg 1/9 del minimo (1,67%) Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi
Ravvedimento trimestrale 1/9 del minimo (1,67%) Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine Tutti i tributi
Ravvedimento lungo 1/8 del minimo (3,75%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi.

Ravvedimento biennale 1/7 del minimo (4,29%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento ultra annuale 1/6 del minimo (5%) Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento successivo a P.V.C. 1/5 del minimo (6%) Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata presentazione del modello F24 con compensazione, a zero o a debito, si rimanda all’articolo Il ravvedimento del modello F24 a zero e a debito con compensazione non presentato.

A.B.B.A.C. | Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze | Rete nazionale extralberghiera
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