Scontrino elettronico 2020, registratore telematico obbligatorio? Ecco tutte le alternative per i nostri gestori ricettivi che svolgono l’attività in forma professionale e quindi con una ditta e Partita Iva come affittacamere, case vacanze gestite in forma imprenditoriale, country house e attività connesse. Ormai manca poco all’avvio dell’obbligo, stiamo sperando nel “milleproroghe”, in approvazione per la fine di dicembre, dopo aver effettuato una richiesta formale alla Presidenza del Consiglio, ed i dubbi maggiori riguardano l’acquisto del nuovo registratore telematico.
Esistono alcune alternative per adeguarsi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, da valutare caso per caso in base alla propria situazione sia che l’azienda sia in regime ordinario o forfettario.
Come sottolinea la guida dell’Agenzia delle Entrate, l’introduzione dello scontrino elettronico prevede che le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi vengano effettuate mediante strumenti tecnologici capaci di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Due sono le possibilità di scelta:
Registratore Telematico, che rappresenta l’evoluzione del vecchio registratore di cassa ed è capace di connettersi ad internet. Preferibile in caso di frequenza elevata di operazioni. Si ricorda che il Governo dispone un credito d’imposta del 50% del valore del registratore telematico.
(PER CHI FOSSE INTERESSATO ALL’ACQUISTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI, L’ABBAC PROPONE IN CONVENZIONE DIVERSI MODELLI APPROVATI. CONSIDERATO IL NUMERO LIMITATO DI APPARECCHI, LE NUMEROSE RICHIESTE ED IL TEMPO STRINGENTE PER INFO E COSTI SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA ENTRO IL GIORNO 20 DICEMBRE);
Procedura web documento commerciale online, accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi, da adottare in caso di bassa frequenza di operazioni da quei soggetti che usavano ricevute compilate a mano (falegnami, idraulici…).
Di seguito il link al portale dell’Agenzia delle entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Per l’accesso al portale il nostro CAF è disponibile a fornire le credenziali per l’accesso e utilizzo della piattaforma web.

Nel manuale di istruzioni, messo a disposizione per il passaggio allo scontrino elettronico, l’Agenzia delle Entrate fornisce suggerimenti sullo strumento da adottare.

E in particolare sulla seconda modalità ammessa specifica:

“Occorre però ricordarsi che, a differenza dell’RT, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione”.

Ma esiste anche una terza via:
“L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia l’RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web”.

Infine la guida mette in guardia sulle sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi dello scontrino elettronico, il loro valore è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

A cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva.

In ogni caso, per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, che si tratti di luglio 2019 o gennaio 2020, è prevista una linea morbida. Le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno se l’adempimento viene rispettato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

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