Acconto IMU 2023: soggetti obbligati,  termini e modalità di pagamento Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro  diritto reale. L’IMU è dovuta anche dai  soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato
In particolare, l’IMU 2023 è dovuta da: proprietari; oppure in alternativa da:
titolari del diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione, enfiteusi, superficie;  genitore assegnatario dell’immobile della  casa familiare; concessionario nel caso di concessione  di aree demaniali; locatario per gli immobili concessi in loca zione finanziaria dal momento della con segna e per tutta la durata del contratto.  Va specificato che per quel che riguarda  gli immobili in comproprietà, in presenza  di più soggetti passivi con riferimento ad  un medesimo immobile, ognuno è titolare  di un’autonoma obbligazione tributaria e  nell’applicazione dell’imposta si tiene  conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione  delle esenzioni o agevolazioni. Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze  sono esenti dall’imposta IMU (salvo il  caso degli immobili di lusso) .Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto  edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a con dizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare  hanno stabilito dimora abituale e residenza in  immobili diversi situati nello  stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un  solo immobile.

IMU 2023: ACCONTO ENTRO IL 16  GIUGNO

Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: base imponibile  (quindi valore rivalutato dell’immobile); aliquota prevista. Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione  principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di  possesso dell’immobile. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i  giorni di possesso risultino uguali a quelli  del cedente. Le aliquote IMU possono essere così riepilogate: una ordinaria  pari allo 0,86%;  i Comuni  possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile  aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; una ridotta (abitazione principale di lusso  e relative pertinenze),  pari allo 0,5%;  i  Comuni possono aumentarla dello 0,1%  oppure diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre, sono previste aliquote diverse in  alcuni casi particolari: 0,1% per i fabbricati rurali ad uso stru mentale. I comuni possono solo ridurla  fino all’azzeramento; 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita, non  locati (c.d. immobili merce). I comuni possono: aumentarla allo 0,25%,o ridurla fino all’azzeramento; 0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla; 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso  produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’ali quota fino all’1,06% o diminuirla fino al  limite dello 0,76%. 

IMU 2023: COME SI PAGA

L’IMU deve essere versata generalmente  in due rate di pari importo: la prima (di acconto) entro il 16 giugno, in  base all’aliquota e alla detrazione dei  dodici mesi dell’anno precedente.  Per il  2023, l’acconto è pari alla metà di quanto  versato a titolo di IMU nel 2022; la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre : (quest’anno il 18 perché il 16.12 è sabato)  sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di  ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applica no le aliquote/detrazioni adottate per  l’anno precedente; oppure in un’unica soluzione entro il 16 Giugno.
Il versamento è effettuato con: il Modello F24 “standard” o “semplificato”; la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D. Lgs.n.82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; l’apposito bollettino postale (approvato  con D.M. 23 novembre 2012).

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