NOVITA’ ALLOGGIATIWEB . Collegamento diretto tra i sistemi informatici della Pubblica Sicurezza con i gestionali in uso alle strutture ricettive e adozione del provvedimento dal 12 gennaio 2022 della comunicazione alloggiatiweb entro le prime 6 ore dall’arrivo se l’ospite resta meno di 24 ore. . Importante riscontro dal Ministero dell’ Interno a seguito di nostre sollecitazioni in relazione alla necessità di garantire un collegamento diretto con i software gestionali delle strutture ricettive e la risoluzione di alcune contraddizioni. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 14-10-2021, il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021 che modifica il D.M. 7 gennaio 2013. Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 5 del decreto-legge n. 53 del 2019 (Decreto sicurezza bis), al fine di integrare le modalità di comunicazione con mezzi informatici e telematici dei dati delle persone alloggiate, ai sensi dell’art. 109 T.U.L.P.S., consentendo il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. Il decreto risponde anche alla necessità di chiarire i termini per la comunicazione dei dati delle persone alloggiate in caso di soggiorni inferiori alle 24h. Come illustrato nelle precedenti note in argomento, si era infatti venuta a creare una discordanza tra quanto previso dall’art. 109 del T.U.L.P.S. e l’art. 1, comma 1, del D.M. 7 gennaio 2013. La norma di legge prevedeva che la comunicazione dovesse avvenire entro le 24 ore dall’arrivo, a prescindere dalla durata del soggiorno, mentre la disposizione contenuta nel decreto ministeriale stabiliva che per soggiorni inferiori alle 24 ore la comunicazione dovesse essere effettuata «all’arrivo». Tale discrasia aveva portato a incertezze interpretative e, da parte di alcuni giudici penali, alla disapplicazione dell’art. 1 del D.M. del 2013. Successivamente è intervenuto il D.L. 53/2019, convertito dalla legge n. 77/2019, che, al comma 1, dell’art. 5, ha stabilito che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate vada fatta “comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”. L’entrata in vigore di tale modifica è stata fissata al novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto integrativo del D.M. del 2013, previsto dallo stesso Decreto sicurezza bis. Chiedi ad Abbac l’informativa completa con tutte le novità contenute nel decreto. Email info@abbac.it oppure whatsapp 3755034102

