Entro il 30 luglio il Ministro Gianmarco Centinaio deve firmare un decreto da parte del suo dicastero che chiarisca tempi e modalità organizzative della banca dati della ricettività turististica italiana e del codice identificativo, cosi come approvato del Decreto Crescita. E’ proprio su questo aspetto che l’Abbac ribadisce la necessità di un confronto con il Ministero per meglio armonizzare le nuove disposizoni che sembrano già mostrare qualche crepa rispetto al principio per le quali sono state fortemente richieste dalla nostra base associativa e che abbiamo perseguito con una battaglia durata alcuni mesi soprattutto su abusivismo e mancati adempimenti. Ma andiamo con ordine e chiariamo i diversi aspetti. E’ prima di tutto una partita di natura fiscale in cui sono coinvolti tre Ministeri, Interni, Politiche Agricole/Turismo, Ministero dell’Economia, l’ Agenzia delle Entrate e la Conferenza unificata Stato Regioni. Una partita insomma nient’altro facile che rischia di incunearsi in diverse problematiche. l’Agenzia delle Entrate dovrebbe invece esprimersi entro il 30 settembre. Infatti con il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è stato previsto che il ministero dell’Interno debba fornire all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del Tulps. Si tratta dei dati individuati dal decreto ministeriale dell’Interno del 7 gennaio 2013 che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato “AlloggiatiWeb”. Il decreto che deve firmare il Ministro Centinaio poi deve chiare il modello organizzativo della banca dati. Che dovrà quindi contenere sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Poiché questi immobili destinati alle locazioni brevi sono solo quelli oggetto di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dalla banca dati resteranno esclusi tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone giuridiche e tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone fisiche nell’esercizio dell’attività di impresa. E’ un dato da non sottovalutare e che dovrà vedere la massima attenzione di noi operatori – dichiara il coordinatore nazionale extralberghiero Agostino Ingenito – Non vorremmo che si trovino espedienti per esentare taluni dagli adempimenti e ritrovarsi al punto di partenza. Nella banca dati ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, verrà identificato mediante un codice alfanumerico (cosiddetto “codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attenzione: quest’ultimo obbligo riguarda però solo i soggetti titolari di vere e proprie strutture ricettive, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Non, invece, i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell’elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice.

