Sono molti i gestori ricettivi che vorrebbero intraprendere un’attività con la partita iva ma spesso non sono a conoscenza di un regime più agevolato, per le ditte individuali, del de minimis e del forfettario. Ecco perchè abbiamo realizzato questa mini guida che può risultare molto utile per chi intende avviare un’attività ricettiva con la partita iva, come affittacamere, bed and breakfast o casa vacanze imprenditoriali, compreso l’attività di property manager e agenzia.
Aprire la Partita IVA è molto conveniente grazie alla possibilità di aderire al Regime Forfettario al 5% e al 15%. Il Regime Forfettario è anche detto flat tax poiché prevede un’aliquota agevolata fissa sulla tassazione. Attualmente, la Flat Tax o tassa “piatta” è prevista solo per le Partite IVA, con ricavi o compensi percepiti non sono superiori a 65.000 euro.
Ma quando applicare l’una o l’altra? Vediamo in quali casi si applica il Regime Forfettario 2021 con aliquota al 5%. Scopriamo insieme quali sono i requisiti necessari.
Quando Regime Forfettario 5% o al 15% per Partite IVA 2021?
Stai pensando di avviare un’attività tutta tua come Freelance, Libero Professionista o Ditta Individuale? Bene, sei capitato nel posto giusto dove troverai un’utilissima guida per StartUpper e per il Regime Forfettario 2021.
Aprire la Partita IVA è molto conveniente grazie alla possibilità di aderire al Regime Forfettario al 5% e al 15%. Il Regime Forfettario è anche detto flat tax poiché prevede un’aliquota agevolata fissa sulla tassazione. Attualmente, la Flat Tax o tassa “piatta” è prevista solo per le Partite IVA, con ricavi o compensi percepiti non sono superiori a 65.000 euro. (ATTENZIONE: il nuovo Governo potrebbe innalzare tale soglia a 100.000 euro).
Ma quando applicare l’una o l’altra? Vediamo in quali casi si applica il Regime Forfettario con aliquota al 5%. Scopriamo insieme quali sono i requisiti necessari.
Quando Regime Forfettario 2021 5% o al 15% per Partite IVA?
Quali sono i requisiti necessari per usufruire del regime forfettario o Flat Tax al 15% o al 5%? Chi decide di aprire Partita IVA può beneficiare degli interessanti e convenienti vantaggi fiscali derivanti dall’adesione al Regime Forfettario.
ATTENZIONE PERÒ: è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti.
È bene precisare subito che sono escluse dal Regime Forfettario le Società di persone, le Società di capitali, le Associazioni, le Cooperative.
Analizziamo di seguito quali sono i requisiti da rispettare sia per chi ha già una partita IVA sia per coloro che intendono aprire partita IVA adottando il nuovo regime forfettario.
Ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro
Coloro i quali hanno partita IVA e intendono avvalersi del regime forfettario, devono necessariamente verificare che i ricavi conseguiti nel 2021, ovvero i compensi percepiti nel suddetto anno ragguagliati ad anno, non siano superiori a 65.000 euro.
Spese per dipendenti e regime forfettario
Un’ulteriore verifica da effettuare riguarda i costi sostenuti nel 2021. In particolare, occorre appurare se sono inferiori a 20.0000 euro le spese per:
- lavoratori dipendenti
- lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- collaboratori (es: borse di studio, CO.CO.CO)
- lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003
- utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR
- prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari
Redditi di lavoro dipendente e forfettario
Il regime forfettario stabilisce il limite massimo di reddito pari 30.000 euro, riferito al reddito conseguito con l’attività di lavoro dipendente nell’anno precedente. Infatti, per adottare il regime forfettario è necessario non aver percepito nell’anno 2021 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) per un importo superiore a 30.000 euro.
Invariata la barriera all’ingresso introdotta nel 2019 relativa all’impossibilità di rientrare nel regime forfettario per coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l’attività professionale o d’impresa in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.
Partecipazioni in società di persone
La partecipazione in società di persone preclude l’accesso al regime forfettario. Inoltre, non possono essere forfettari gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano ad associazioni di cui all’articolo 5 del DPR 917/1986.
Partecipazioni in SRL
Non possono usufruire del regime forfettario i contribuenti titolari di p. IVA (ditte individuali o liberi professionisti) che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente assimilabili a quelle svolte dal titolare di p. IVA. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza di due aspetti:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione
- esercizio da parte delle stesse di attività indirettamente o direttamente analoghe a quelle esercitate dal titolare di partita iva
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Regime Forfettario al 15% o al 5%?
Nei casi in cui si sia in possesso dei requisiti appena elencati per accedere al Regime Forfettario, è prevista semplicemente l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica al 15%.
Tuttavia, l’imposta sostitutiva scende al 5% per chi apre la Partita IVA.
Ma vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne. L’imposta unica al 5% per i primi 5 anni di attività è riservata agli startupper ovvero a coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA.
Ma, per poter beneficiare di questa interessantissima e conveniente opzione è necessario che la start-up non sia una mera prosecuzione di attività già svolte in precedenza in modo dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni.
Inoltre, il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni che precedono l’avvio dell’attività.
Cosa succede se si eccede la soglia dei 65.000 euro?
Una volta optato per il Regime Forfettario, cosa succede se si supera la soglia dei 65.000 euro di ricavi?
A chiarire è intervenuta l’Agenzia delle Entrate: nel caso in cui si superi la soglia dei 65.000 euro, il Forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi fissato dalla Legge di Bilancio 2019.
Per quanto attiene il versamento dei contributi INPS
I contributi fissi sono pari a circa 3.850 € e “coprono” un reddito di 15.953€ (incassi x coefficiente di redditività). Oltre ai contributi fissi, se superi 15.953 € circa di reddito, sulla parte eccedente verserai anche i contributi in percentuale pari a circa il 24% dell’eccedenza.
In sintesi:
- Da 0 € a 15.953 € circa = contributi fissi pari a 3.850 €
- Oltre 15.953 € = contributi fissi + il 24% dell’eccedenza
Se rientri in questa categoria, ovvero se sei iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti, e applichi il Regime forfettario, avrai la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi da versare. Tale riduzione, viene applicata sia sui contributi fissi che sui contributi in percentuale.
N.B. Potrai richiedere questa riduzione una sola volta. Quindi, nel caso in cui dovessi poi fuoriuscire dal Regime forfettario, non potrai più richiedere la riduzione del 35%.
Esempio:
Tizio è iscritto alla Gestione Commercianti.
Ricavi annui lordi: 25.000 €
Coefficiente di redditività: 67%
Imposta sostitutiva: 5%
Contributi: fissi 3.850 €
Contributi in percentuale: 24% sull’eccedenza in quanto il reddito è superiore a 15.953 €
Calcoli:
Reddito imponibile (ricavi x coefficiente di redditività) = 25.000 x 67% = 16.750 €
Imposta sostitutiva al 5% (reddito imponibile x 5%) = 16.750 x 5% = 837,5 €
Contributi fissi = 3.850 €
Eccedenza (reddito imponibile – minimale) = 16.750 – 15.953 = 797 €
Contributi sull’eccedenza ( eccedenza x 24%) = 797 x 24% = 191,28 €
Totale contributi = 3.850 + 191,28 = 4.041,28 €
Nel caso in cui Tizio avesse deciso di richiedere la riduzione del 35%, i contributi dovuti sarebbero ridotti del 35%, ovvero 4.041,28 – 35% = 2.626,83 €
Nell’esempio soprastante abbiamo ipotizzato per semplicità che non siano stati versati contributi previdenziali nell’anno, altrimenti l’importo versato sarebbe stato deducibile dal reddito imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva.
Se contemporaneamente all’attività di Artigiano/Commerciante svolgi attività di lavoro dipendente full – time, allora sarai esonerato dal pagamento dei contributi e verserai solo l’imposta sostitutiva.
Se hai più di 65 anni e percepisci la pensione allora verserai i contributi con una riduzione del 50%. Specifichiamo che questa agevolazione non è cumulabile con la riduzione del 35%
N.B. Nel caso in cui dovessi decidere di aprire la tua Partita Iva in corso d’anno, ad esempio a giugno del 2022, qualificandoti sempre come artigiano/commerciante, il versamento dei contributi sarà proporzionale ai mesi di attività, di conseguenza anche il reddito minimale “coperto” dalla contribuzione fissa verrà ridimensionato.
Si ipotizzi dunque l’apertura della Partita Iva a giugno del 2022 (in qualsiasi giorno perché basta un solo giorno di attività per considerare tutto il mese), i mesi di attività saranno 7, quindi:
Contributi fissi: 3.850/12 (mesi/anno) = 320,83 x 7 (mesi di attività) = 2.245,81 €
Reddito minimale: 15.953/12 = 1.329,41 x 7 = 9.305,87 €
Quando si pagano le tasse nel Regime Forfettario competenza 2022?
Le scadenze per i versamenti nel regime forfettario dipendono dall’inquadramento della tua attività ovvero libero professionista in gestione separata, libero professionista iscritto ad una cassa previdenziale dedicata oppure artigiano/commerciante.
Di seguito, per ogni tipologia, ti forniamo degli esempi concreti, ipotizzando che l’attività sia stata svolta nel 2022.
Scadenze per professionista
Se sei un libero professionista, al momento della dichiarazione dei redditi dovrai versare le imposte e, solo se sei iscritto alla Gestione Separata, i contributi. Infatti, nel caso in cui sei un Professionista iscritto ad una Cassa Previdenziale dedicata, i contributi non li versi con la Dichiarazione dei Redditi ma dovrai versarli alle scadenze comunicate direttamente dalla Cassa Previdenziale alla quale sei iscritto.
Di seguito uno schema delle scadenze:
30 giugno 2023
- saldo imposta sostitutiva 2022
- (Gestione Separata) saldo contributi 2022
- 1° acconto 50% imposta sostitutiva 2023
- (Gestione Separata)1° acconto 40% contributi 2023
E’ possibile rateizzare l’importo dovuto fino a 6 rate, l’ultima dovrà essere obbligatoriamente versata entro il 16 novembre 2023.
Le 6 rate saranno così suddivise:
- 30 giugno 2023
- 16 luglio 2023
- 20 agosto 2023
- 16 settembre 2023
- 16 ottobre 2023
- 16 novembre 2023
N.B. se la data coincide con un sabato, una domenica o un festivo allora la scadenza sarà fissata al primo giorno lavorativo successivo.
30 novembre 2023
- 2° acconto 50% imposta sostitutiva 2023
- (Gestione Separata) 2° acconto 40% contributi 2023
Gli importi di novembre non possono essere rateizzati.
Scadenze per Artigiani e Commercianti
Come descritto nel precedente paragrafo, se sei un Artigiano o un Commerciante iscritto in Camera di Commercio, dovrai versare dei contributi fissi e, se il tuo reddito supera quello minimale, i contributi eccedenti il minimale. In questo caso:
- i contributi fissi sono dovuti con rate fisse durante l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio anno successivo)
- l’imposta e i contributi eccedenti il minimale sono sono dovuti in sede della Dichiarazione dei Redditi
Di seguito uno schema delle scadenze:
30 giugno 2023
- saldo imposta sostitutiva 2022
- 1° acconto 50% imposta sostitutiva 2023
- saldo contributi eccedenti il minimale di circa 15.950 € 2022
- 1° acconto 50% contributi eccedenti il minimale di circa 15.950 € 2023
Questi importi potranno essere rateizzati fino a 6 rate, l’ultima rata dovrà necessariamente essere versata entro il 16 novembre 2023.
30 novembre 2023
- 2° acconto 50% imposta sostitutiva 2023
- 2° acconto 50% contributi 2023 eccedenti il minimale di circa 15.950 €
Questi importi non possono essere rateizzati.
La fattura nel Regime Forfettario 2022
Dal 1° Luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai regimi agevolati, a patto che nel 2021 abbiano percepito ricavi superiori a 25.000 euro.
Questo importo non è fisso ma è proporzionato ai giorni di attività: dovremo quindi eseguire il calcolo (limite di ricavi/365) * giorni di attività.
Quindi se hai aperto Partita Iva il 1° Settembre e hai percepito ricavi per 10.000 euro, sei fuori soglia: (25.000 euro / 365) * 122 giorni = 8.356,16 euro
Per chi rimane al di sotto di questa soglia, potrà continuare ad emettere le proprie fatture in formato cartaceo, ma l’obbligo scatterà per tutti a partire dal 1° Gennaio 2024.
Per sapere quali dati sono necessari per l’apertura della Partita Iva, devi verificare se il cliente è un privato o a sua volta titolare di Partita Iva, in quanto:
- se è un privato allora nella fattura inserirai il nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo di residenza del soggetto a cui è rivolta la fattura;
- se è titolare di Partita Iva allora la fattura che emetterai dovrà contenere i dati della Partita Iva del tuo cliente, quindi la ragione sociale, il numero di Partita Iva, indirizzo della sede dell’attività
Per far sì che la tua fattura sia ritenuta valida dovrai inserire tutte le diciture obbligatorie per indicare ai tuoi clienti che applichi il Regime forfettario, ovvero:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.”
Se sei un professionista, quindi non sei iscritto in Camera di Commercio: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2104 e successive modificazioni”.
Per importi superiori a 77,47 € dovrai apporre una marca da bollo da 2 € (ovvero l’imposta di bollo che sostituisce l’ IVA per importi superiori a 77,47€) e nella fattura devi inserire l’ID della marca da bollo.
I liberi Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, hanno la possibilità di applicare in fattura la rivalsa Inps del 4% ovvero una maggiorazione applicata all’importo della prestazione svolta.
L’applicazione della rivalsa Inps è una scelta volontaria e il 4% eventualmente percepito costituisce reddito, dunque sarà un importo soggetto ad imposte e contributi e concorre alla formazione del massimale di 65.000€ previsto dal regime forfettario 2022.
I Professionisti iscritti ad una Cassa dedicata, a seconda della professione svolta, possono avere l’obbligo di applicare in fattura la rivalsa prevista dalla specifica Cassa (contributo integrativo).
- l’imposta di bollo andrà inserita virtuale e non più cartacea;
- una volta creata la fattura (stessi passaggi delle fatture cartacee), attraverso il popup dedicato potrai inviare la fattura al Sistema di InterscambioAbbreviato con “SdI”, è un sistema informatico che permetterà dal 1^ gennaio 2019 l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche. Il Sistema di Interscambio è gestito dall’Agenzia delle Entrate ed è in grado di: • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche… e successivamente monitorarne l’esito.
Il versamento del bollo elettronico si effettua attraverso modello F24L’F24 è il modulo attraverso il quale si versano le imposte determinate dalla dichiarazione dei redditi. Questo modello è stato introdotto per poter pagare con un unico modello la maggioranza delle tasse e tributi, in precedenza ogni tributo aveva un relativo modulo da compilare. Questo… messo a disposizione nella propria area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate agenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di tipo fiscale e tributario da parte dei contribuenti.
Per trasmettere correttamente la tua fattura, dovrai riempire i campi obbligatori dell’anagrafica del tuo cliente, aggiungendo il codice destinatario che le forniranno.
Se i tuoi clienti non hanno un codice destinatario, nello spazio dedicato dovrai inserire “0000000” (sette volte zero).
Se non sono in possesso di codice destinatario ma hanno un indirizzo Pec, potrai riportarlo sempre aggiungendo il sopra citato codice.
Per emettere fatture elettroniche nei confronti di soggetti residenti all’estero dovrai comportarsi in modo diverso rispetto ai clienti italiani.
Per l’anagrafica cliente dovrai:
- inserire il codice destinatario “XXXXXXX” (sette volte X);
- se il tuo cliente non le fornisce il numero di Partita Iva o il codice fiscale, dovrà inserire nel campo dedicato il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O maiuscola e undici volte 9).
Nella compilazione della fattura dovrai:
- riportare la marca da bollo per importi superiori a 77,47 euro;
- modificare la normativa di riferimento e riportare quella corretta: “0% N2.1 Non Soggetto – Art.7 DPR 633/72”;
- riportare nelle note la dicitura “Reverse Charge” se presta servizi nei confronti di soggetti intracomunitari; inserire nelle note la dicitura “Operazione non soggetta ad Iva” per le operazioni verso soggetti extraeuropei.
Una volta trasmessa la tua fattura al Sistema di Interscambio, dovrai inviare una copia in formato Pdf al tuo cliente in quanto il sistema di fatturazione elettronica agisce solo su base territoriale.
ATTENZIONE: NEL CORSO DELLE PROSSIME SETTIMANE SI SAPRÀ SE TALE SOGLIA SARÀ INNALZATA A 100.000 EURO.

